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Sentenza

Sentenza n. 1710/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto della domanda cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202216729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per valutazione negativa dell'integrazione e dell'affidabilità della richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2017 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza nel 2022, richiamando precedenti penali della richiedente relativi alla sottrazione di cose sottoposte a sequestro e alla falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, nonché ulteriori pregiudizi risultanti da informative di polizia. Il diniego aveva inoltre considerato l'omessa dichiarazione, nel modulo di domanda, delle condanne e delle pene applicate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nonché i pregiudizi penali a carico del coniuge. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e difetto di motivazione, contestando la valutazione amministrativa e il rilievo attribuito a fatti risalenti e alla posizione del coniuge.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca esercizio di amplissima discrezionalità amministrativa e non integri un diritto automatico in presenza della residenza decennale, essendo necessaria una valutazione complessiva dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento. Il sindacato giurisdizionale è stato circoscritto alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa. Nel caso concreto, le condanne della ricorrente sono state ritenute idonee a evidenziare profili di inaffidabilità, anche in relazione alla tutela della fede pubblica e della pubblica amministrazione. L'omessa dichiarazione della posizione giudiziaria è stata considerata autonomamente rilevante: la non veridicità dell'autodichiarazione rileva oggettivamente, indipendentemente dall'elemento soggettivo e dalla configurabilità del reato di falso, e può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000. È stata ritenuta legittima anche la considerazione dei pregiudizi penali del coniuge, non come imputazione alla richiedente della responsabilità penale altrui, ma quale indice del contesto familiare e dell'interesse pubblico alla protezione della comunità nazionale, tenuto conto degli effetti indiretti dell'acquisto della cittadinanza sui familiari. Il Collegio ha escluso la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela della vita privata e familiare, osservando che il diniego non impedisce alla richiedente di soggiornare in Italia né di ripresentare in futuro l'istanza. Le spese, pari a 1.500 euro, sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata prima dell'adozione del diniego; il testo non evidenzia una specifica violazione della disposizione.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    La disposizione è richiamata quale base dell'autocertificazione della posizione giudiziaria resa dalla richiedente nella domanda di cittadinanza.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione non veritiera resa nei procedimenti a istanza di parte rileva oggettivamente, indipendentemente dall'elemento soggettivo e dalla configurabilità del reato di falso, e può comportare il rigetto della domanda.

  • art. 444 c.p.p.

    La mancata dichiarazione delle pene applicate su richiesta delle parti è stata considerata una falsa o omessa rappresentazione della posizione giudiziaria della richiedente.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998

    È richiamata per evidenziare gli effetti indiretti che l'acquisto della cittadinanza può produrre sui familiari, inclusa la protezione dall'espulsione dei parenti entro il secondo grado.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, è un provvedimento di alta amministrazione caratterizzato da amplissima discrezionalità: il requisito della residenza legale decennale abilita alla presentazione della domanda, ma non fonda un diritto automatico alla concessione.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l'amministrazione può considerare complessivamente le condizioni personali, familiari, lavorative, economiche e l'irreprensibilità della condotta del richiedente, al fine di verificare l'integrazione nella comunità nazionale e l'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e formale: esso verifica l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'amministrazione.
  • I precedenti penali del richiedente possono giustificare il diniego di cittadinanza non soltanto in ragione della condanna penale, ma quali elementi prognostici dell'affidabilità, dell'integrazione e dell'adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale; anche fatti risalenti possono rilevare se valutati insieme agli altri elementi del caso.
  • Nei procedimenti a istanza di parte, la dichiarazione non veritiera o omessa resa in autocertificazione può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, in base a una valutazione oggettiva e indipendentemente dalla prova dell'intento fraudolento o della configurabilità del reato di falso.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza possono essere considerati anche i pregiudizi penali di familiari stretti, non come attribuzione al richiedente della responsabilità penale altrui, ma quali elementi indicativi del contesto familiare e rilevanti nella ponderazione dell'interesse pubblico alla tutela della comunità nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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