Sentenza n. 86/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - della sentenza emessa dal Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 5289/2014, depositata il 10.10.2014, non notificata, relativa al ricorso NRG. 318/2006, passata in giudicato il 10.4.2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5289/2014, relativa alla rideterminazione della capacità operativa massima per gli anni 2003-2004 e alla decorrenza degli eventuali effetti
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 5289/2014, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego dell'istanza di rideterminazione della COM per gli anni 2003-2004 e una delibera dell'ASL nella parte in cui attribuiva alle modifiche della COM efficacia dal 1° gennaio 2006, anziché dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello di presentazione della richiesta. Il Centro ha sostenuto che l'ASL non avesse dato esecuzione al giudicato e ha chiesto: la rideterminazione della COM; il pagamento delle prestazioni asseritamente eccedenti la COM per gli anni 2002-2005, per complessivi euro 411.774,77, oltre interessi e rivalutazione; l'accertamento del diritto a erogare prestazioni entro i limiti della capacità derivante dall'organizzazione posseduta; la nomina di un commissario ad acta; la fissazione di una penalità di mora; il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno in forma specifica e da ritardo. L'ASL ha chiesto il rigetto, sostenendo che la sentenza ottemperanda avesse disposto soltanto l'annullamento per difetto di istruttoria e motivazione, senza riconoscere al Centro il diritto a una determinata COM o al pagamento delle prestazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rilevato che la sentenza ottemperanda aveva annullato gli atti esclusivamente per vizi procedimentali, consistenti nella carenza di adeguata istruttoria e nel difetto di motivazione, senza riconoscere direttamente una specifica capacità operativa massima né il diritto al pagamento delle prestazioni asseritamente eccedenti. Pertanto, residuava in capo all'ASL un ampio spazio per il rinnovato esercizio della valutazione amministrativa. Il giudice ha ordinato all'ASL di provvedere sulla rideterminazione della COM per gli anni 2003-2004, rispettando il giudicato quanto alla decorrenza degli eventuali effetti, da collocare nel primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello di presentazione della richiesta e non dal 1° gennaio 2006. Ha inoltre ordinato il pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza ottemperanda, ritenendo non decorso il termine decennale di prescrizione. Sono state invece escluse le pretese di pagamento delle prestazioni eccedenti la COM, perché non coperte dal contenuto precettivo del giudicato; il risarcimento in forma specifica, perché formulato in modo astratto e aspecifico; il risarcimento del danno da ritardo, perché estraneo all'oggetto del giudizio di ottemperanza; e la penalità di mora, per il comportamento del creditore e per l'iniquità e sproporzione del relativo pagamento. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata all'eventuale persistente inadempimento, decorso il termine di 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale nomina di un commissario ad acta e penalità di mora in sede di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, di ricorrere alla nomina di un commissario ad acta; la penalità di mora non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e proporzionalità anche in relazione al comportamento del creditore.
art. 114, comma 1, c.p.a.
a ridosso della scadenza del decennio di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per l'ottemperanza è stato esaminato in relazione al termine decennale indicato dal giudice.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento esclusivamente per difetto di motivazione o di istruttoria, senza riconoscere direttamente la spettanza del bene della vita, l'amministrazione conserva un ampio spazio per il rinnovato esercizio del potere valutativo; il giudizio di ottemperanza non può trasformare l'annullamento in un accertamento del diritto sostanziale non contenuto nel giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza deve attenersi al contenuto precettivo e conformativo del giudicato: non possono essere ordinate prestazioni, pagamenti o riconoscimenti non direttamente desumibili dalla sentenza da eseguire.
- Il risarcimento del danno da ritardo non rientra, di regola, nell'oggetto del giudizio di ottemperanza e deve essere fatto valere mediante l'azione risarcitoria propria.
- La penalità di mora prevista per l'inottemperanza non è dovuta automaticamente: può essere negata quando, considerate la condotta del creditore e le circostanze del caso, il suo riconoscimento risulti iniquo o sproporzionato.
- In presenza di un persistente inadempimento dell'amministrazione, la nomina del commissario ad acta può essere disposta dopo la concessione di un termine per l'esecuzione degli specifici obblighi conformativi derivanti dal giudicato.
Come è indicizzato
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