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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il creditore procedente aveva promosso un'espropriazione presso terzi nei confronti di un proprio debitore e, a seguito dell'ordinanza di assegnazione, aveva pagato l'imposta di registrazione del provvedimento, oltre a dedurre di avere sostenuto anche contributo unificato e rimborso forfettario. Agiva quindi contro la controparte chiedendo la restituzione di tali somme, sostenendo che le spese di esecuzione fossero comunque a carico del debitore originario e che l'ordinanza di assegnazione non fosse titolo esecutivo nei suoi confronti per tali importi. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello per violazione degli artt. 38 e 617 c.p.c. e dell'art. 95 c.p.c., assumendo che: 1) le spese dell'esecuzione e quelle necessarie per la procedura non potevano essere richieste al terzo pignorato; 2) l'imposta di registro non costituiva una spesa del processo esecutivo, ma un onere fiscale separato e ripetibile; 3) in mancanza di pagamento non sarebbe stato utilizzabile l'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo contro il debitore originario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la controversia fosse già stata risolta da precedenti conformi riguardanti il medesimo ricorrente e che le censure non offrissero argomenti idonei a rimeditare il principio già affermato. Secondo la Corte, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo anche per le spese necessarie alla sua concreta attuazione, come l'imposta di registro, purché tali spese siano comprese nell'importo assegnato e non espressamente escluse. Inoltre, poiché il creditore aveva già ottenuto soddisfazione in sede esecutiva nei limiti dell'assegnazione, mancava interesse a ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro il debitore originario. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole sulle spese e sulla legittimazione passiva; la Corte non lo accoglie, ritenendo decisivo il precedente orientamento sull'efficacia dell'ordinanza di assegnazione.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito; la Corte osserva che eventuali contestazioni al contenuto dell'ordinanza andavano fatte con opposizione agli atti esecutivi, se del caso.

  • art. 95 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ritiene che le spese di registrazione dell'ordinanza rientrino nelle spese del processo esecutivo e siano soddisfatte entro la capienza dell'assegnazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base dell'inammissibilità, perché il ricorso si poneva contro un orientamento della Corte già consolidato e non offriva ragioni per mutarlo.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    richiamato per la carenza di specificità del ricorso, che non riproduceva e non localizzava adeguatamente l'ordinanza di assegnazione e non chiariva fatti decisivi sul recupero delle somme.

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche per le spese conseguenti e necessarie alla sua attuazione, come l'imposta di registro, salvo espressa esclusione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo non solo per le somme liquidate espressamente, ma anche per le spese necessarie e consequenziali alla sua attuazione, inclusa l'imposta di registro, salvo che il provvedimento le escluda in modo espresso.
  • Se il credito per spese, incluso quello fiscale, è già stato ricompreso nell'importo assegnato e può essere soddisfatto nei confronti del terzo pignorato, manca interesse del creditore a pretendere un ulteriore titolo esecutivo contro il debitore originario per lo stesso importo.
  • Le contestazioni circa il contenuto dell'ordinanza di assegnazione e l'addebito delle spese devono essere sollevate, se del caso, con gli strumenti oppositivi propri dell'esecuzione forzata; non sono proponibili come azione ordinaria di ripetizione quando il creditore abbia già ottenuto soddisfazione in sede esecutiva.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già risolte dalla giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti idonei a indurre un mutamento di orientamento, e quando difetti di specificità impediscono di verificare gli elementi fattuali decisivi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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