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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 2876 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

imposta comunale pubblicità - processo - mancata costituzione in giudizio ente impositore - avviso di accertamento emesso a seguito di sopralluogo - legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’avviso di accertamento emesso a seguito di un sopralluogo effettuato da un pubblico ufficiale. La contestazione riguardava anche la mancata costituzione in giudizio dell’ente impositore, presumibilmente ritenuta idonea a determinare la decadenza o l’invalidità della pretesa tributaria.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta legittima. Il verbale o le risultanze del sopralluogo eseguito dal pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti attestati come avvenuti in sua presenza. La mancata costituzione in giudizio della parte resistente non comporta decadenza, acquiescenza o automatica soccombenza dell’ente, ma determina esclusivamente le preclusioni processuali derivanti dalla mancata partecipazione al giudizio. L’accertamento, pertanto, resta valido in assenza di una specifica contestazione probatoria idonea a superare la fede privilegiata dell’atto pubblico.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e costituisce il quadro normativo di riferimento per l’accertamento del tributo. La legittimità dell’avviso deve essere valutata anche alla luce delle risultanze del sopralluogo e degli atti formati dai pubblici ufficiali.

  • Principio della fede privilegiata dell’atto pubblico

    L’atto pubblico fa fede fino a querela di falso.

    Le attestazioni del pubblico ufficiale relative ai fatti direttamente constatati fanno piena prova fino a querela di falso. Le valutazioni o ricostruzioni non direttamente percepite possono invece essere contestate con i normali mezzi di prova.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento fondato su un sopralluogo di un pubblico ufficiale è normalmente legittimo se l’atto descrive con precisione i fatti constatati e il soggetto accertatore aveva competenza a effettuare il controllo.
  • Per contestare efficacemente i fatti direttamente attestati nel verbale non è sufficiente una generica smentita: occorre, di regola, proporre querela di falso oppure dimostrare vizi formali, incompetenza, errori materiali o circostanze incompatibili con quanto verbalizzato.
  • La mancata costituzione dell’ente impositore non equivale a riconoscimento delle ragioni del contribuente e non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto; produce principalmente effetti sulle facoltà difensive e sulle preclusioni processuali dell’ente.
  • La mancata partecipazione dell’amministrazione non elimina l’efficacia probatoria di un verbale regolarmente formato né trasferisce automaticamente l’onere della prova all’ente impositore.
  • In casi analoghi è opportuno distinguere tra fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, coperti da fede privilegiata, e valutazioni giuridiche o tecniche contenute nel verbale, che possono essere contestate con i mezzi ordinari.

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