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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21602/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e li aveva condannati a due anni di reclusione per un falso ideologico determinato dall'altrui inganno, contestato ai sensi degli artt. 48, 110, 479 e 476 c.p. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la prova fosse stata male valutata e che non vi fosse base per affermare la falsità; ha inoltre lamentato la mancata considerazione della propria buona fede. Il secondo ricorrente ha riproposto censure analoghe sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte ha ritenuto che i motivi chiedessero una rivalutazione del compendio probatorio e non si confrontassero specificamente con la motivazione di merito, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati e disattesi, senza denunciare un vero travisamento della prova o una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure erano dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità, e che erano comunque generiche e non specifiche perché prive di correlazione con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.

    Richiamato come base della contestazione del falso ideologico determinato dall'altrui inganno.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 479 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del falso ideologico in atto pubblico.

  • art. 476 c.p.

    Richiamato quale ulteriore disposizione oggetto di contestazione nel capo d'imputazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso conduce all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o mediante una critica generica della sentenza impugnata; è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione censurata.
  • È inammissibile il motivo che riproponga in Cassazione questioni già affrontate e disattese nei gradi di merito senza indicare un preciso errore logico o giuridico della decisione impugnata.
  • La mancanza di correlazione tra i motivi di impugnazione e le ragioni poste a base della sentenza determina aspecificità del ricorso e, nei casi previsti, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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