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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37478/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del 16/06/2025 che aveva respinto la richiesta di conversione in libertà controllata di una pena pecuniaria di 2.000 euro, inflitta con sentenza del 07/11/2014, ritenendo il magistrato che la cartella di pagamento fosse stata notificata al condannato con il rito degli irreperibili. Il P.M. deduce che la notifica con le forme dell'irreperibilità relativa non impedisce la conversione della pena pecuniaria, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 279 del 6/11/2019.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamando orientamenti di legittimità precedenti. Per il principio di conservazione delle impugnazioni la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per la decisione nel rito e nella forma corretti; non è stata pronunciata decisione definitiva sulla conversione materiale della pena.

Norme richiamate

  • art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che in materia di conversione delle pene pecuniarie il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4; contro l'ordinanza senza formalità è proponibile opposizione nel contraddittorio.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede l'adozione di ordinanze "senza formalità" per determinate materie; tali ordinanze sono soggette a opposizione avanti lo stesso giudice e al procedimento previsto dall'art. 666.

  • art. 666, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disciplinare il procedimento in contraddittorio dopo l'opposizione alle ordinanze adottate senza formalità.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione; la Corte osserva che tale rimedio non è quello corretto contro ordinanze adottate senza formalità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti nella esposizione del motivo nel ricorso; la Corte indica che il motivo è stato enunciato nei limiti strettamente necessari.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 279/2019

    Secondo la pronuncia citata, la notifica della cartella di pagamento nelle forme dell'irreperibilità relativa può comunque consentire la procedura di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, principio richiamato dal P.M.

  • Sez. 1, n. 50839 del 15/11/2023 (Di Domenico)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce l'applicazione combinata degli artt. 678 e 667 per le ordinanze senza formalità e l'impugnazione in forma di opposizione.

  • Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016 (Ballarin)

    Principio di conservazione delle impugnazioni: un ricorso per cassazione erroneamente proposto contro una decisione adottata senza formalità deve essere qualificato come opposizione e gli atti rimessi al giudice competente.

Massime di principio

  • Quando il magistrato di sorveglianza adotta un'ordinanza "senza formalità" (art. 667, comma 4 in combinato con art. 678, comma 1-bis), l'impugnazione corretta è l'opposizione e non il ricorso per cassazione; la Corte rigualifica l'impugnazione errata e rimette gli atti al magistrato.
  • La notifica della cartella di pagamento con il rito dell'irreperibilità relativa, di per sé, non esclude la possibilità di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 279/2019); va valutata la sostanza della notificazione e i presupposti per la conversione.
  • Il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione contro ordinanze adottate senza formalità; la decisione deve svolgersi nel contraddittorio secondo le norme richiamate (art. 666).
  • Se si riceve un provvedimento di rigetto sulla conversione per motivi formali legati alla notifica, conviene impugnare mediante opposizione e fornire elementi probatori sulla regolarità della notificazione o sui presupposti per la conversione.
  • La Corte di legittimità tende a correggere errori di inquadramento dell'impugnazione (principio di conservazione) invece di pronunciarsi sul merito quando la forma dell'impugnazione è viziata; il rimedio pratico è la rimessione degli atti al giudice competente per il rito corretto.

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