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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45464/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Primo motivo: censurava la valutazione circa l'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che l'omissione deve essere intenzionale (dolo) e non mera dimenticanza/negligenza; inoltre lamentava l'omessa considerazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del 30.7.2020 che aveva revocato anticipatamente la sorveglianza speciale per comportamento positivo del prevenuto. Secondo motivo: contestava il rigetto della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), rilevando che la Corte d'Appello aveva escluso la causa unicamente in ragione del "cospicuo numero di precedenti penali", mentre la valutazione della particolare tenuità richiede un'analisi delle caratteristiche concrete del fatto, del grado di colpevolezza e dei parametri oggettivi e soggettivi previsti dalla norma e dalla giurisprudenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo in parte. Sul primo motivo la Suprema Corte ha confermato che ai fini del reato contestato è sufficiente il dolo generico (consapevolezza degli obblighi e volontà cosciente di non adempiere); la dimenticanza esclude il dolo solo se integra l'ignoranza inevitabile. La Corte d'Appello ha altresì valutato il provvedimento del Tribunale di Pavia ai fini delle attenuanti generiche. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia omesso la necessaria valutazione complessiva prevista dall'art. 131-bis c.p. (identità di indole dei reati, parametri oggettivi e modalità della condotta) e ha annullato la sentenza limitatamente al giudizio sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame su quel punto; il ricorso è stato invece rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2

    La norma sanziona l'inadempimento degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale; per la integrazione del reato è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di non adempiere).

  • codice penale, art. 42

    Riferito nella censura congiunta alla disciplina della responsabilità penale e agli elementi soggettivi (richiamato nella impugnazione ma non sviluppato separatamente nella decisione).

  • codice penale, art. 43

    Richiamato nella doglianza sull'elemento soggettivo; la decisione conferma che il dolo generico è sufficiente per il reato in esame.

  • codice penale, art. 5

    La corte richiama il principio secondo cui la dimenticanza esclude il dolo solo se si configura come "ignoranza inevitabile"; la semplice dimenticanza non esclude il dolo generico.

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta dei parametri (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno) e della colpevolezza; non può essere esclusa automaticamente sulla base del solo numero di precedenti, occorre verificare l'identità di indole dei reati rispetto al caso concreto.

  • codice penale, art. 133, comma 1

    Richiama i criteri per la determinazione del grado di colpevolezza e della gravità del fatto, utili nella valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis.

Massime di principio

  • Per le violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: il giudice deve accertare consapevolezza dell'obbligo e volontà di non adempiere; la mera dimenticanza esclude il dolo solo se si configura come "ignoranza inevitabile".
  • La presenza di precedenti penali non basta di per sé a escludere la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.): il giudice deve valutare la "identità di indole" dei reati e tutti i parametri oggettivi e soggettivi previsti dalla norma in relazione al fatto concreto.
  • Nel dubbio o in caso di omissione motivazionale su un profilo decisivo (es. applicabilità di art. 131-bis), la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • Provvedimenti di revoca anticipata della misura di prevenzione e comportamento collaborativo o di reinserimento sociale possono essere considerati come elementi attenuanti o rilevanti nella valutazione complessiva, ma non automaticamente determinanti sull'elemento soggettivo del reato.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, pena edittale); il giudice deve motivare esplicitamente questa valutazione.

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