Sentenza n. 67/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 150 del 04/07/2024, concernente assegnazione carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 150 del 4 luglio 2024, relativa al pagamento del bonus carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e, nonostante ciò, non avere ricevuto il bonus. Ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. Il giudice ha esaminato anche la tesi amministrativa secondo cui la docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta attraverso la procedura telematica indicata da avvisi pubblicati nel gennaio 2024 e attendere l’esito della procedura in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza del giudicato civile e ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare integralmente quanto spettante in base alla sentenza del Tribunale di Spoleto. Ha ritenuto non opponibile alla creditrice l’ulteriore attesa della procedura amministrativa telematica: in assenza di modifiche alle procedure e ai tempi di pagamento, la pretesa dell’Amministrazione di subordinare l’esecuzione del giudicato a nuovi adempimenti e a un’attesa senza tempi certi eccede i doveri di correttezza e buona fede e non trova fondamento normativo. Il TAR ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e dopo l’infruttuoso decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all’accredito delle somme e a ogni ulteriore pagamento dovuto, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Ha stabilito in 500 euro il compenso del commissario, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio, in favore della ricorrente e del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile.
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina applicata dal TAR nel giudizio di ottemperanza e nell’adozione delle misure esecutive.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Termine dilatorio che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di agire per l’esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Parametri richiamati per la liquidazione delle spese di lite, determinate secondo i minimi tariffari tenendo conto della serialità e semplicità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
- L’amministrazione non può subordinare l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di un beneficio economico alla presentazione di una nuova domanda amministrativa e all’attesa di una procedura telematica priva di tempi certi, quando tale condizione non è prevista dal giudicato né da una specifica disposizione normativa.
- I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sul creditore non giustificano una richiesta amministrativa ulteriore e un’attesa indeterminata che rendano eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto riconosciuto dal giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari, compreso il rilascio del titolo elettronico e l’accredito delle somme dovute.
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