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Ordinanza

Ordinanza n. 10990/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto ai danni dell’impresa individuale -OMISSIS- la decadenza dall’autorizzazione biennale per la vendita e approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nell’esercizio di vicinato come meglio indicata in atti; b) della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, protocollo n° -OMISSIS- del 29 marzo 2021, così come successivamente modificata ed integrata, ove e per quanto lesiva; c) della Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n° 28/2021, prot. n° -OMISSIS- del 22 luglio 2021, ove e per quanto lesiva; d) della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n° 39/2022, prot. n° -OMISSIS- del 18 novembre 2022, ove e per quanto lesiva; e) della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n° 14/2023, prot. n°-OMISSIS-dell’8 giugno 2023, ove e per quanto lesiva; f) della Direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n° -OMISSIS- del 12 dicembre 2022, ove e per quanto lesiva; g) della richiesta prot. n° -OMISSIS- del 18 luglio 2024 ed il relativo riscontro prot. n° -OMISSIS-del 22 luglio 2024; h) della nota prot. n°-OMISSIS- del 1° agosto 2024 ed i relativi riscontri prot. n° -OMISSIS- del 6 agosto 2024 e n°-OMISSIS- del 7 agosto 2024; i) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n°-OMISSIS- del 10 settembre 2024; j) della Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n° -OMISSIS- del 16 maggio 2024, ove e per quanto lesiva; k) del bando e tutta la documentazione disposta dall’Agenzia per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione, ove e per quanto lesiva; l) del Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 38/2013, come modificato dal DM n. 51/2021; m) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, ove e per quanto lesivo; n) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 67/1999, ove e per quanto lesivo; o) di tutti gli atti richiamati nel provvedimento di decadenza impugnato; p) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, riservandosi di impugnare lo stesso con ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202512064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dall'autorizzazione biennale per la vendita e l'approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa individuale ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza dall'autorizzazione biennale, oltre a numerose determinazioni, circolari, direttive, atti del procedimento, bando e decreti ministeriali presupposti. La controversia concerne, in particolare, la verifica della sussistenza di una definitiva esposizione debitoria verso l'Erario superiore a euro 5.000,00, soglia rilevante ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, che l'impresa avrebbe dovuto dichiarare in sede di rinnovo dell'autorizzazione. La documentazione già prodotta dalle amministrazioni, anche in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria, ha fornito soltanto un principio di prova sull'esatta notificazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento della decadenza. L'impresa ha inoltre contestato che alcune notificazioni via PEC sarebbero state effettuate presso un indirizzo diverso da quello risultante come unico indirizzo nel registro pubblico INI-PEC, rendendo necessario accertare lo storico degli indirizzi PEC e la regolarità delle notificazioni, comprese quelle relative a cartelle di natura previdenziale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto un supplemento di istruttoria ai sensi dell'articolo 65 c.p.a. Ha ordinato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di depositare i file in formato .eml e .msg relativi a tutte le notificazioni via PEC delle cartelle esattoriali e di fornire chiarimenti sulla ragione dell'utilizzo di uno specifico indirizzo PEC anziché di quello risultante dal registro INI-PEC. Ha ordinato a InfoCamere di depositare lo storico degli indirizzi PEC dell'impresa individuale presenti sul portale INI-PEC, con le date delle eventuali modifiche, e all'INPS di produrre la documentazione comprovante le notifiche di specifiche cartelle esattoriali. Il termine assegnato è di 45 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La trattazione di merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione; la norma è stata applicata per acquisire documentazione e chiarimenti sulla notificazione delle cartelle esattoriali.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016

    È richiamato quale parametro per la soglia dell'esposizione debitoria definitiva verso l'Erario rilevante nella verifica della posizione dell'impresa e della decadenza dall'autorizzazione.

  • decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

    È richiamato quale fondamento dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti denominato INI-PEC.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità di una decadenza amministrativa dipende dalla definitività di un'esposizione debitoria, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare documentalmente l'esistenza, l'ammontare e la regolare notificazione delle cartelle poste a fondamento del debito.
  • La produzione di documentazione che offra soltanto un principio di prova sulla notificazione delle cartelle esattoriali non è sufficiente, ai fini della decisione, quando la regolarità della notificazione sia contestata e incida sulla definitività dell'esposizione debitoria rilevante per il provvedimento di decadenza.
  • In caso di contestazione dell'indirizzo PEC utilizzato per notificare cartelle esattoriali a un'impresa, l'accertamento può richiedere sia i file informatici delle notificazioni sia la ricostruzione dello storico degli indirizzi risultanti dal registro pubblico INI-PEC.
  • Il giudice amministrativo può coinvolgere, mediante ordine istruttorio, soggetti pubblici o incaricati della gestione di registri pubblici che non siano originariamente parti del giudizio, quando i relativi documenti e chiarimenti siano necessari per definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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