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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04863/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda un podere di riforma fondiaria sito in Otranto, originariamente assegnato al padre dei fratelli e successivamente oggetto di una vicenda di riscossione/riscatto e di accordi interni tra gli eredi. Dopo la morte del padre, gli eredi avevano sottoscritto una scrittura privata di divisione del 1979 e, nel 1996, una ulteriore scrittura con cui avevano designato uno dei fratelli ad acquistare il bene dalla Regione, con impegno a ritrasferire agli altri le porzioni già da tempo occupate. Nel 2003 la Regione vendette l’intero compendio a quel fratello. In primo grado fu rigettata la domanda di rilascio proposta da quest’ultimo e furono accolte, in sostanza, le pretese degli altri fratelli e dichiarata l’obbligazione della Regione a trasferire il bene a tutti gli eredi pro indiviso. In appello, invece, fu ritenuta valida l’acquisizione dell’intero podere da parte del fratello acquirente, fu esclusa l’usucapibilità dei terreni e furono respinte le domande di usucapione e quelle riconvenzionali degli altri fratelli. In Cassazione, i ricorrenti principali hanno dedotto anzitutto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferire le porzioni di terreno assunte dal fratello acquirente nelle scritture private del 1979 e del 1996, richiamando anche la domanda ex art. 2932 c.c. e la riproposizione ex art. 346 c.p.c.; i motivi successivi, dichiarati assorbiti, concernevano la qualificazione delle scritture private come simulazione/mandato e la disciplina del trasferimento coattivo, la domanda di usucapione e l’omessa pronuncia sulla nullità/inefficacia dell’atto di vendita del 2003 e sulla conseguente domanda verso la Regione. È stato proposto anche ricorso incidentale sulla sola regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia. Ha osservato che dalle difese di merito risultava effettivamente proposta, e poi riproposta in appello, una domanda riconvenzionale di accertamento dell’obbligo del fratello acquirente di trasferire agli altri coeredi le porzioni di terreno indicate nelle scritture private e di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; pertanto la Corte territoriale non poteva limitarsi a dichiarare che non vi era domanda di adempimento dell’obbligo nascente dal mandato. I restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la mancata decisione su una domanda riconvenzionale integra vizio di omessa pronuncia

  • art. 346 c.p.c.

    le domande non accolte o assorbite in primo grado, se riproposte in appello, devono essere esaminate

  • art. 2932 c.c.

    è richiamato quale rimedio di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere o trasferire il bene secondo gli accordi tra le parti

  • art. 1706 c.c.

    è evocato nel ragionamento sulla posizione del mandatario senza rappresentanza e sul ritrasferimento del bene al mandante

  • art. 1705 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, in relazione alla disciplina del mandato e agli effetti dell'acquisto del mandatario

  • art. 1414 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla simulazione dell'assetto negoziale

  • art. 1351 c.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla forma del preliminare o dell'impegno traslativo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione/regolazione delle spese

  • art. 10 L. 30 aprile 1976, n. 386

    la Corte d'appello lo aveva richiamato per escludere che fosse maturato l'acquisto del fondo in capo al de cuius per mancato pagamento delle 15 annualità di ammortamento

  • art. 2, comma 4, L. 30 giugno 1999, n. 20

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 7, commi 1 e 2, L. 29 maggio 1967, n. 370

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • artt. 830 e 828 c.c.

    richiamati nel terzo motivo di ricorso in tema di usucapione/beni soggetti a vincolo

  • L. 1 ottobre 1940, n. 1078

    richiamata nel terzo motivo di ricorso

  • L. 29 luglio 1967, n. 379

    richiamata nel terzo motivo di ricorso

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel terzo motivo di ricorso per l'usucapione ordinaria

  • art. 1158-bis c.c.

    richiamato nel terzo motivo di ricorso per l'usucapione speciale

Massime di principio

  • Integra vizio di omessa pronuncia la decisione di merito che non si confronti con una domanda riconvenzionale effettivamente proposta e ritualmente riproposta in appello, limitandosi ad affermarne l'assenza o l'irrilevanza.
  • Ai fini della verifica del vizio ex art. 112 c.p.c., il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali quando la censura abbia natura processuale e il contenuto della domanda sia decisivo per stabilire se vi sia stata omissione di pronuncia.
  • Quando una domanda di trasferimento coattivo o di esecuzione specifica è formulata in via subordinata rispetto ad altre domande, il giudice deve comunque esaminarla se le condizioni processuali per deciderla risultano allegate e la domanda sia stata espressamente introdotta nel giudizio.
  • La qualificazione giuridica di scritture private e accordi tra coeredi non esime il giudice dall'esaminare le conclusioni concretamente formulate dalle parti, se queste mirano al trasferimento coattivo di beni o porzioni di beni sulla base degli impegni assunti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditariaMandatoContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileSuccessioniContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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