Cassazione Civile, Ordinanza n. 17284/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti. La Corte ha anche escluso il presupposto per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l’esito abdicativo del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana. La società resistente si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Successivamente entrambe le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia sia al ricorso principale sia a quello incidentale, dichiarando di aver definito globalmente la lite e chiedendo la compensazione delle spese. Il procedimento di legittimità non è quindi proseguito sul merito delle censure, essendosi verificata una rinuncia reciproca ai ricorsi.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
L. n. 228 del 2012
Viene richiamata come norma modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando le parti definiscono globalmente la controversia e chiedono la compensazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione secondo la richiesta concorde.
- L’estinzione del processo per rinuncia esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per i rigetti o le inammissibilità del ricorso.
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