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Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Lecce, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: -della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Lecce n. 1298 del 30 settembre 2025, con cui l'ASL Lecce ha aggiudicato al RTI Beckman - Abbott il Lotto 1 della procedura di gara indetta per l'affidamento in service di “sistemi analitici, reagenti e materiale di consumo, in regime di somministrazione, per n. 5 anni, prorogabili per ulteriori 12 mesi +20% ex art. 120 comma 10 D. Lgs.36/2023”, comunicata in data 1° ottobre 2025; -dei verbali delle operazioni di gara; -ove occorrer possa e ove intervenuta della nota di riscontro, allo stato non nota, dell'istanza di annullamento in autotutela presentata da Roche in data 21 luglio 2025; -ove occorrer possa, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico (doc.4) e di ogni atto costitutivo la lex specialis di gara nelle parti di cui in esposizione; -in ogni caso, di qualsiasi altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso relativo alla procedura di gara, anche allo stato non noto; nonché, per il risarcimento del danno subito, in forma specifica anche tramite subentro del contratto nelle more eventualmente stipulato con il RTI Beckman Coulter - Abbott, previa declaratoria di inefficacia del medesimo, o - in subordine -per equivalente economico come in seguito indicato. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato BECKMAN COULTER S.R.L., IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DEL RTI COSTITUITO TRA BECKMAN COULTER SRL (MANDANTE) ED ABBOTT il 29/11/2025: per l’annullamento degli gli stessi impugnati con il ricorso principale da Roche Diagnostics s.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 24/12/2025: per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e cioè: - “della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Lecce n. 1298 del 30 settembre 2025, con cui l’ASL Lecce ha aggiudicato al RTI Beckman – Abbott il Lotto 1 della procedura di gara indetta per l'affidamento in service di “sistemi analitici, reagenti e materiale di consumo, in regime di somministrazione, per n. 5 anni, prorogabili per ulteriori 12 mesi +20% ex art. 120 comma 10 D. Lgs.36/2023” (CIG: B47048B0AC), comunicata in data 1° ottobre 2025 (doc. 1; doc. 1-bis); -dei verbali delle operazioni di gara (doc. 2); -ove occorrer possa e ove intervenuta della nota di riscontro, allo stato non nota, dell’istanza di annullamento in autotutela presentata da Roche in data 21 luglio 2025; -ove occorrer possa, del Disciplinare di gara (doc.3), del Capitolato Tecnico (doc.4) e di ogni atto costitutivo la lex specialis di gara nelle parti di cui in esposizione; -in ogni caso, di qualsiasi altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso relativo alla procedura di gara, anche allo stato non noto”; nonché, per il risarcimento del danno subito, in forma specifica anche tramite subentro del contratto nelle more eventualmente stipulato con il RTI Beckman Coulter - Abbott, previa declaratoria di inefficacia del medesimo, o - in subordine -per equivalente economico come in seguito indicato.

Giustizia amministrativa202501129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della procedura di gara al RTI Beckman Coulter - Abbott, con i verbali di gara e gli atti della lex specialis nelle parti contestate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 88,53 punti rispetto ai 98,98 punti dell’aggiudicatario, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, in primo luogo, l’illegittima mancata esclusione del RTI aggiudicatario. Ha sostenuto che la strumentazione Power Express offerta non fosse di ultima generazione e costituisse un aliud pro alio rispetto alla lex specialis; che non fosse stata prodotta idonea documentazione sulla validazione dei reagenti di parte terza sui sistemi offerti; che il sistema di preanalitica non garantisse il backup funzionale richiesto; e che il progetto di installazione fosse indeterminato o inidoneo ad assicurare la continuità operativa dei laboratori. In secondo luogo, ha contestato i punteggi attribuiti dalla Commissione, sia per i criteri quantitativi sia per quelli discrezionali, deducendo violazione del capitolato e del disciplinare, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di par condicio e proporzionalità. Ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, o in subordine per equivalente, nonché verificazione o consulenza tecnica. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, poi integrato da motivi aggiunti, per contestare la mancata esclusione della ricorrente per violazione della lex specialis e dell’art. 101, comma 5, d.lgs. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo che il loro eventuale rigetto avrebbe reso improcedibile il ricorso incidentale. Ha respinto tutte le censure della ricorrente. Quanto alla strumentazione di ultima generazione, ha ritenuto che la clausola, formulata in termini generici, imponesse una strumentazione nuova e conforme alle più recenti esigenze tecniche, senza identificare tale requisito con la più recente immissione sul mercato. In assenza di prova oggettiva della non conformità del sistema Power Express e considerata la valutazione tecnica della stazione appaltante, non era configurabile un aliud pro alio né il giudice poteva sostituirsi all’amministrazione. Quanto ai reagenti di parte terza, il Collegio ha interpretato la normativa europea e la lex specialis nel senso che fosse necessaria idonea documentazione attestante la validazione da parte del produttore del sistema offerto, non una certificazione cumulativa della combinazione tra reagenti e strumenti di produttori diversi. Le schede tecniche, le certificazioni CE-IVD e le informazioni per l’uso prodotte dall’aggiudicataria erano sufficienti. Anche le censure sul backup funzionale sono state respinte: la lex specialis richiedeva un sistema complesso idoneo ad assicurare la continuità operativa, ma non imponeva uno specifico numero o modello di moduli distinti. La ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l’inidoneità della soluzione offerta. Analogamente, il progetto di installazione e il cronoprogramma dell’aggiudicataria risultavano idonei a soddisfare le prescrizioni della gara, senza profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Quanto ai punteggi, il TAR ha ribadito che le valutazioni della Commissione rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento, abnormità, manifesta illogicità o palese inattendibilità. Le motivazioni dei verbali risultavano sufficienti e coerenti con i criteri di gara; le doglianze della ricorrente esprimevano valutazioni soggettive e sollecitavano un inammissibile riesame comparativo o sostitutivo delle offerte. È stata inoltre rilevata l’assenza di prova di resistenza, poiché non era dimostrato che l’eventuale ricalcolo dei punteggi avrebbe consentito alla ricorrente di superare il considerevole divario in graduatoria. È stata quindi respinta anche la richiesta di verificazione o consulenza tecnica. Le domande risarcitorie sono state respinte perché presupponevano l’illegittimità degli atti di gara. Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’aggiudicataria non avrebbe potuto conseguire alcuna ulteriore utilità dalla loro prosecuzione dopo il rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori, spese vive e contributo unificato se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta come procedura aperta telematica ai sensi della disposizione.

  • art. 120, comma 10, d.lgs. 36/2023

    È richiamato nella disciplina della durata dell’affidamento e della possibile proroga.

  • art. 16 del Disciplinare di gara

    nel campo del foglio relazione tecnica dovrà essere inserita la seguente documentazione

    La disposizione imponeva la presentazione della documentazione tecnica, delle attestazioni di conformità e del progetto tecnico-organizzativo e di installazione.

  • art. 18.1 del Disciplinare di gara

    È stato assunto quale parametro per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi alle offerte.

  • art. 21 del Disciplinare di gara

    È stato invocato dalla ricorrente insieme alle prescrizioni del capitolato a fondamento delle censure escludenti.

  • art. 1 del Capitolato Tecnico

    la strumentazione offerta dovrà essere nuova di fabbrica e di ultima generazione e possedere una tecnologia avanzata o, comunque, assicurare tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici

    La clausola non imponeva necessariamente il prodotto di più recente immissione sul mercato, ma una strumentazione nuova e idonea a soddisfare le più recenti esigenze tecniche richieste dalla stazione appaltante.

  • art. 1.1 del Capitolato Tecnico

    nel caso in cui vengano offerti reagenti di parte terza, gli stessi devono essere validati dal produttore sul sistema offerto (presentare idonea documentazione)

    La clausola richiedeva idonea documentazione della validazione da parte del produttore del sistema, non una certificazione cumulativa ulteriore della combinazione tra reagenti e strumenti.

  • art. 101, comma 5, d.lgs. 152/2006

    È stato invocato nei motivi aggiunti al ricorso incidentale, dichiarati improcedibili senza esame nel merito.

  • art. 2, commi 2 e 35, Regolamento (UE) 2017/746

    Le definizioni di dispositivo medico-diagnostico in vitro e di marcatura CE sono state utilizzate per interpretare gli obblighi documentali relativi ai reagenti e ai sistemi offerti.

  • Allegato I, Capo III, punto 20.4.1, lett. j), Regolamento (UE) 2017/746

    le istruzioni per l'uso comprendono ... informazioni per identificare tali dispositivi o attrezzature, per ottenere una combinazione convalidata e sicura

    La disposizione richiede che le istruzioni per l’uso forniscano le informazioni necessarie per combinazioni convalidate e sicure, senza imporre la certificazione cumulativa prospettata dalla ricorrente.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza attribuire loro significati impliciti o integrativi non evincibili dal testo.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Sono richiamati quali disposizioni processuali applicabili alla decisione della controversia in materia di appalti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede una strumentazione di ultima generazione senza definire parametri oggettivi o assoluti, il requisito non coincide necessariamente con la più recente immissione sul mercato: è sufficiente che il modello offerto sia nuovo e rappresenti la versione aggiornata del modello proposto, purché conforme alle esigenze tecniche e funzionali della gara.
  • La configurazione di un aliud pro alio ricorre soltanto quando l’offerta riguarda un bene radicalmente diverso da quello descritto dalla lex specialis, tale da rendere indeterminato l’oggetto dell’appalto o da modificarne sostanzialmente il contenuto; la mera contestazione della maggiore o minore modernità o convenienza del prodotto non è sufficiente.
  • Quando la lex specialis prescrive che i reagenti di parte terza siano validati dal produttore sul sistema offerto, l’operatore economico deve presentare idonea documentazione della validazione richiesta, ma non è tenuto a produrre una certificazione cumulativa ulteriore se tale onere non è previsto dalla normativa o dalla disciplina di gara.
  • Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il significato letterale e sistematico delle parole utilizzate; non è consentito ricavarne, in via interpretativa, requisiti ulteriori o modalità tecniche non espressamente imposti.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara non può trasformarsi in un riesame sostitutivo dell’offerta. Le valutazioni sono censurabili solo in presenza di travisamento, palese inattendibilità, abnormità, manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Nel giudizio sugli atti di gara, la contestazione dei punteggi deve superare la prova di resistenza: il ricorrente deve dimostrare che l’eventuale rinnovazione o correzione delle valutazioni potrebbe concretamente determinare il superamento dell’aggiudicatario in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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