Ordinanza n. 1093/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro i provvedimenti comunali di ingiunzione della rimozione dei condizionatori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva negato la sospensione degli atti comunali che ingiungevano la rimozione di impianti di condizionamento installati presso l’immobile. In sede cautelare sono state prospettate questioni relative all’applicabilità della deroga introdotta dall’ordinanza sindacale n. 10/1998 e alla necessità o meno dell’autorizzazione paesaggistica per il posizionamento degli impianti. È stato inoltre dedotto un pregiudizio alle esigenze abitative, derivante dall’impossibilità, allo stato, di collocare diversamente i condizionatori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto che, al sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi non apparissero ictu oculi infondati, demandando al giudizio di merito l’approfondimento sia dell’applicabilità della deroga prevista dall’ordinanza sindacale n. 10/1998 sia della necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Ha ravvisato inoltre un pregiudizio attuale per le esigenze abitative della proprietaria, tale da giustificare il mantenimento della situazione esistente nelle more della decisione di merito. Ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, contestualmente alla decisione cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
ordinanza sindacale n. 10/1998
Atto invocato quale fonte della deroga la cui applicabilità al posizionamento dei condizionatori deve essere verificata nel merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la misura può essere concessa quando i motivi di ricorso non risultino ictu oculi infondati e richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- La valutazione cautelare può richiedere il mantenimento della situazione di fatto nelle more del merito quando l’esecuzione dell’atto impugnato incida concretamente sulle esigenze abitative del privato e non risulti possibile, allo stato, adottare soluzioni alternative.
- Quando la legittimità di un’ingiunzione di rimozione dipenda dall’applicabilità di una deroga prevista da un’ordinanza sindacale e dalla necessità di un’autorizzazione paesaggistica, tali questioni devono essere approfondite nel giudizio di merito se non sono manifestamente infondate.
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