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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, prot.-OMISSIS-, nella forma del “Telegramma urgente”, notificato il 24 novembre 2023, avente ad oggetto “Ordine di impiego e contestuale transito di categoria/specialità per permanente inidoneità del mar. 2^ Cl. OPR Controllo Spazio Aereo e meteorologia – Difesa Area Missilistica integrata…”, con il quale è stato stabilito che “…il Mar. 2^ cl. “OPR Controllo Spazio Aereo e Meteorologia – Difesa aerea missilistica integrata”…sia trasferito “d'autorità” con seguenti modalità: a. ultimo giorno FEO Reparto mobile di comando e controllo Bari – Palese Macchie: 17 dicembre 2023. b. data assunzione FEO 2° stormo Rivolto: 18 dicembre 2023”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202301366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di impiego e contestuale transito di categoria/specialità con trasferimento d'autorità presso il 2° Stormo di Rivolto per permanente inidoneità alla precedente categoria e specialità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, maresciallo dell'Aeronautica Militare, era stato dichiarato idoneo al servizio militare ma permanentemente non idoneo alla categoria, specialità e qualifica di appartenenza, nonché all'impiego fuori dai confini nazionali. Dopo la proposta del reparto di transito alla categoria Supporto, specialità Servizi di Amministrazione, il Comando Operazioni Aerospaziali e il Comando Squadra Aerea avevano evidenziato l'assenza di posti organici vacanti nella nuova specialità presso il reparto di provenienza e l'incompatibilità tra la permanente non idoneità all'impiego fuori dai confini nazionali e i requisiti di proiettabilità e mobilità propri del Reparto Mobile. L'Amministrazione aveva quindi disposto il transito di categoria/specialità e il trasferimento d'autorità presso il 2° Stormo di Rivolto. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità, arbitrarietà, irrazionalità, violazione dell'art. 97 Cost. e sviamento di potere. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe utilizzato formule stereotipate riferite alle esigenze della Forza armata, non avrebbe considerato le sedi indicate nell'Annesso II, lo avrebbe trasferito in una sede distante circa mille chilometri, senza previa riqualificazione professionale, e avrebbe adottato una misura sostanzialmente sanzionatoria, pregiudizievole e discriminatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il provvedimento è stato qualificato come trasferimento d'autorità riconducibile al genus degli ordini militari. Per tali ordini, ai sensi dell'art. 1349, comma 3, del d.lgs. 66/2010, non si applicano i capi I, III e IV della l. 241/1990; pertanto non è richiesta una motivazione particolare né una specifica partecipazione procedimentale, poiché l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio prevale sugli interessi del militare. Il sindacato giurisdizionale sulle esigenze organizzative e di servizio è limitato, salvo che il militare fornisca elementi precisi idonei a dimostrarne l'assoluta arbitrarietà o abnormità. Nel caso concreto, il Collegio ha comunque ritenuto il provvedimento adeguatamente plurimotivato, anche per relationem, e preceduto da adeguata istruttoria: l'atto richiamava l'assenza di posti organici vacanti nella specialità compatibile con le condizioni di salute del ricorrente, l'impossibilità di un utile impiego presso il reparto di provenienza e i requisiti di proiettabilità e mobilità propri del Reparto Mobile, incompatibili con la permanente non idoneità all'impiego fuori dai confini nazionali. Tali circostanze risultavano già dagli atti istruttori del 2021 e del 2022 e non erano state efficacemente smentite. Le preferenze indicate nell'Annesso II non vincolavano l'Amministrazione. La mancata preventiva riqualificazione non ostava al trasferimento, poiché il relativo iter era stato avviato tempestivamente e risultava completato il 25 novembre 2024. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Il trasferimento d'autorità, in quanto ordine militare, è sottratto alle disposizioni della l. 241/1990 in materia di motivazione e partecipazione procedimentale.

  • l. 241/1990

    La disciplina generale sulla motivazione e sulla partecipazione procedimentale non si applica agli ordini militari nei limiti stabiliti dall'art. 1349, comma 3, del d.lgs. 66/2010.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, anche perché il provvedimento, pur non necessitando di una motivazione particolare, risultava adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo agli atti istruttori e alle esigenze organizzative.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità non è stata ravvisata, non essendo emersi elementi di arbitrarietà, abnormità o sviamento nell'esercizio del potere di trasferimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità del personale militare, in quanto riconducibile alla categoria degli ordini militari, non è soggetto alle disposizioni della l. 241/1990 in materia di motivazione e partecipazione procedimentale nei limiti previsti dall'art. 1349, comma 3, del d.lgs. 66/2010.
  • L'ordine di trasferimento d'autorità non richiede una motivazione particolare, poiché l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio prevale, di regola, sugli interessi individuali del militare.
  • Le esigenze organizzative e di servizio poste a fondamento di un trasferimento d'autorità rientrano nell'ampia discrezionalità auto-organizzativa dell'Amministrazione e non sono ordinariamente sindacabili dal giudice amministrativo; un sindacato più intenso è giustificato soltanto dalla deduzione e dimostrazione di elementi precisi da cui emerga l'assoluta arbitrarietà o abnormità dell'atto.
  • Anche quando non sia necessaria una motivazione particolare, il trasferimento d'autorità può risultare legittimamente motivato per relationem mediante il richiamo ad atti istruttori che documentino l'assenza di posti organici compatibili, l'impossibilità di un utile impiego presso il reparto di provenienza e le esigenze operative della struttura.
  • Le preferenze di sede espresse dal militare nell'ambito della procedura di ricollocazione non vincolano l'Amministrazione quando la documentazione procedimentale chiarisca che esse hanno natura meramente indicativa e siano recessive rispetto alle esigenze organizzative e operative della Forza armata.
  • La mancata preventiva riqualificazione professionale non determina di per sé l'illegittimità del trasferimento d'autorità quando l'iter di riqualificazione sia stato tempestivamente avviato e successivamente completato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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