Sentenza n. 10084/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della disposizione n. 4197 prot. n. 152313 del 14.10.2025, emesso dall'Ateneo Sapienza - Università di Roma recante il “Bando per il conferimento contributi a sostegno dell’assistenza alla comunicazione – a.a. 2025-26”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando universitario per il conferimento di contributi a sostegno dell’assistenza alla comunicazione per l’anno accademico 2025-2026
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratrice di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 34 Cost., della legge n. 104/1992, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della legge n. 67/2006, nonché irragionevolezza e difetto di accomodamento ragionevole, poiché il bando subordinava l’accesso al contributo all’iscrizione da meno di sei anni nei corsi di laurea triennale e al superamento di almeno un esame nell’anno accademico precedente, senza prevedere deroghe o valutazioni individualizzate per gli studenti con disabilità grave. In secondo luogo, è stata dedotta la discriminazione indiretta derivante dal rimborso ex post delle spese, che imponeva alla famiglia di anticipare fino a 10.000 euro annui. In terzo luogo, è stata censurata la previsione dell’invio della domanda esclusivamente tramite PEC personale del candidato, con esclusione delle PEC di parenti o terzi, per contrasto con la disciplina dell’amministrazione di sostegno e con i principi di uguaglianza sostanziale e accessibilità. In quarto luogo, è stata denunciata l’indeterminatezza della nozione di “soggetti qualificati” cui affidare il servizio di assistenza alla comunicazione. L’Università ha sostenuto che il raddoppio della durata legale del corso costituisse già accomodamento ragionevole, che il rimborso rientrasse nella propria discrezionalità organizzativa e finanziaria, che la clausola sulla PEC fosse inapplicabile alla studentessa rappresentata dall’amministratrice di sostegno e che la nozione di soggetti qualificati fosse sufficientemente determinata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l’Università può correlare l’accesso ai benefici alla progressione negli studi e prevedere limiti temporali, ma non può applicarli in modo rigido e automatico senza una clausola derogatoria o una valutazione individualizzata della gravità della disabilità, del rapporto tra disabilità e ritardo negli studi, del sostegno ricevuto negli anni precedenti, dell’adeguatezza delle ore di assistenza e degli eventuali periodi di aggravamento clinico. Il semplice raddoppio della durata legale del corso non equivale a una valutazione concreta e personalizzata. È stato accolto anche il terzo motivo: la clausola che imponeva la PEC personale del candidato e vietava indistintamente le PEC di parenti o terzi era irragionevole e sproporzionata perché non prevedeva un’eccezione per l’amministratore di sostegno o altro rappresentante legale munito di poteri rappresentativi. L’Università non poteva qualificare la clausola come semplicemente “inapplicabile” alla studentessa, poiché il bando, quale lex specialis, deve essere formulato in modo coerente e applicabile. Il secondo motivo sul rimborso ex post e il quarto sulla nozione di “soggetti qualificati” sono stati assorbiti: l’Ateneo dovrà riesaminare tali profili nella riedizione del potere, mantenendo la propria discrezionalità sulle modalità organizzative e finanziarie, ma nel rispetto dei principi di personalizzazione e adeguatezza del sostegno. Il ricorso è stato quindi accolto con obbligo di riesame e spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, lett. c), l. 104/1992
programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale
Impone all’università una programmazione degli interventi di sostegno calibrata concretamente sia sulle esigenze individuali dello studente sia sulle caratteristiche del suo piano di studi.
art. 5-bis l. 104/1992
misure e adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato
Rende espresso l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di individuare accomodamenti ragionevoli attraverso una valutazione concreta, personalizzata e partecipata della situazione individuale.
art. 12, comma 4, l. 104/1992
l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap
Vieta che difficoltà di apprendimento o connesse alla disabilità impediscano l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione.
artt. 2, 3 e 34 Cost.
la scuola è aperta a tutti; i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi
Fondano il diritto fondamentale all’istruzione e impongono che i criteri di accesso ai sostegni non siano irragionevoli o discriminatori.
artt. 404 ss. c.c. e l. 6/2004
Riconoscono all’amministratore di sostegno, nei limiti dei poteri attribuiti dal giudice tutelare, la funzione di rappresentare la persona beneficiaria nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nella richiesta di benefici.
art. 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Richiede l’accesso effettivo delle persone con disabilità all’istruzione, alle procedure e ai servizi, anche mediante la rimozione delle barriere procedurali.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento, imparzialità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alla censura sull’indeterminatezza dei soggetti qualificati.
Massime di principio
- Le università possono subordinare l’accesso ai benefici per studenti con disabilità a limiti temporali e requisiti di progressione negli studi, ma tali criteri non possono essere rigidi, automatici e inderogabili quando impediscano di valutare individualmente la gravità della disabilità, il nesso tra disabilità e ritardo negli studi, il sostegno ricevuto e le concrete condizioni del percorso universitario.
- Il principio di personalizzazione degli interventi previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c), della legge n. 104/1992 richiede una valutazione concreta riferita sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; il mero raddoppio della durata legale del corso non sostituisce tale valutazione.
- L’obbligo di accomodamento ragionevole impone alle pubbliche amministrazioni di prevedere misure e adattamenti necessari, adeguati e proporzionati alle condizioni del caso concreto, senza subordinare la tutela esclusivamente alla previa presentazione di un’istanza individuale quando il bando esclude a monte ogni possibilità di deroga o adattamento.
- Una clausola di bando che impone l’invio della domanda tramite PEC personale del candidato e vieta indistintamente l’uso di PEC intestate a parenti o terzi è illegittima, se non prevede un’eccezione per l’amministratore di sostegno o altro rappresentante legale munito di poteri rappresentativi, poiché introduce una barriera procedurale sproporzionata per le persone con grave disabilità.
- La discrezionalità dell’università nella scelta delle modalità organizzative e finanziarie dei servizi di sostegno è sindacabile quando l’assetto prescelto risulti manifestamente irragionevole, sproporzionato, discriminatorio o fondato su criteri astratti incompatibili con il diritto fondamentale allo studio delle persone con disabilità.
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