Sentenza del 16/07/2019 n. 18991 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005-2008, contestando anzitutto la carenza di motivazione degli atti, che richiamavano i valori venali delle aree edificabili determinati dall'Agenzia del Territorio e recepiti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 208/2005 senza allegare materialmente tali documenti. Hanno inoltre lamentato l'omesso esame delle proprie critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, in particolare con riguardo ai costi delle opere di urbanizzazione e degli interventi necessari per rendere edificabile l'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente il richiamo, negli avvisi, alla delibera comunale pubblicata e quindi legalmente conoscibile, escludendo l'obbligo di allegare atti normativi o amministrativi già pubblicati quando non indispensabili alla comprensione della pretesa tributaria. Ha inoltre ritenuto inammissibili e comunque infondate le critiche alla consulenza tecnica, poiché la CTR aveva motivato aderendo alle conclusioni del CTU e considerando complessivamente i fattori rilevanti, inclusi gli oneri di urbanizzazione. Il valore imponibile doveva essere determinato in base al valore venale dell'area al 1° gennaio di ciascun anno, considerando anche la potenzialità edificatoria e i relativi costi. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 2.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione degli avvisi, considerato il richiamo alla delibera comunale e ai valori estimativi utilizzati.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Non devono essere allegati gli atti irrilevanti ai fini della motivazione oppure quelli, come delibere e regolamenti comunali, divenuti giuridicamente conoscibili mediante pubblicazione secondo legge.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La base imponibile ICI delle aree edificabili deve riflettere il valore venale effettivo alla data prevista dalla legge, valutando ubicazione, edificabilità, destinazione urbanistica, costi di adattamento e prezzi comparabili.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, e dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertiti dalla legge
Ai fini fiscali, un'area è edificabile quando tale qualificazione risulta dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione o attuato mediante strumenti urbanistici. È sufficiente una potenzialità edificatoria effettiva, senza necessità di edificabilità immediata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a una delibera o ad altro atto amministrativo pubblicato e legalmente conoscibile; l'omessa allegazione materiale non determina automaticamente la nullità, salvo che l'atto richiamato sia indispensabile e non conoscibile dal contribuente.
- Per contestare efficacemente il valore ICI di un'area edificabile non è sufficiente formulare critiche generiche alla stima del CTU: occorrono elementi tecnici concreti, come perizie di parte, dati comparabili e documentazione sui costi di urbanizzazione o adattamento.
- Il giudice può aderire alla consulenza tecnica d'ufficio con una motivazione sintetica, indicando le ragioni fondamentali del proprio convincimento; non deve confutare analiticamente ogni argomentazione già implicitamente incompatibile con le conclusioni del CTU.
- La qualificazione urbanistica dell'area come edificabile può essere sufficiente per applicare il criterio del valore venale, anche se il piano regolatore non è stato ancora approvato dalla Regione o se l'edificazione non è immediatamente realizzabile.
- Nella determinazione del valore venale devono essere considerati tutti i fattori economici rilevanti, inclusi ubicazione, indice edificatorio, destinazione d'uso, prezzi di mercato e costi necessari per l'urbanizzazione o l'adattamento del terreno.
- La parte che perde il giudizio di cassazione può essere condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato; nel caso di più ricorrenti, la condanna può essere disposta in solido.
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