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Sentenza

Sentenza n. 562/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento della nota prot.n. 412034/2025 del 22/08/2025 - trasmessa in pari data - del Genio Civile di Avellino, avente ad oggetto "COMUNICAZIONE" relativa al Fascicolo Contenzioso Sismico n. 14/2024, con la quale è stata disposta la chiusura del relativo fascicolo.

Giustizia amministrativa202501315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di chiusura del fascicolo contenzioso sismico da parte del Genio Civile di Avellino

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile adiacente a un fabbricato ricostruito in cemento armato, sosteneva che quest’ultimo fosse privo del giunto tecnico prescritto dalla normativa antisismica e che tale situazione avesse già cagionato danni e continuasse a compromettere la stabilità e il recupero del proprio edificio. Dopo un primo esposto, il Genio Civile aveva acquisito le relazioni del collaudatore e del direttore dei lavori, i quali avevano affermato la conformità dell’opera e l’esistenza di un distacco tra i fabbricati. Il ricorrente produceva poi un’indagine videoendoscopica, che avrebbe evidenziato l’assenza del giunto tecnico, e presentava un ulteriore esposto. Il Genio Civile, con la nota impugnata, disponeva la chiusura del fascicolo affermando di non rilevare elementi di propria competenza diretta, facendo salve le risultanze della causa pendente davanti al Tribunale ordinario e le eventuali violazioni urbanistiche di competenza comunale. Il ricorrente deduceva contrasto con la normativa antisismica, omessa istruttoria, difetto di motivazione, mancata considerazione del pericolo per la pubblica incolumità e omessa valutazione delle responsabilità e delle violazioni segnalate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e per l’assenza di idoneità lesiva dell’atto impugnato. Ha rilevato che la nota si limitava a esprimere la valutazione dell’amministrazione sulla propria competenza, nel contesto di una vicenda già oggetto di accertamenti giudiziari o riconducibile ad altre autorità, senza determinare una lesione attuale e definitiva della sfera giuridica del ricorrente. Inoltre, la nota era espressamente qualificata come “Comunicazione” e considerata dal giudice un atto endoprocedimentale, non provvedimentale, inidoneo a vincolare il contenuto della decisione finale o a determinare un arresto procedimentale; pertanto non era autonomamente impugnabile. Le censure di merito sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 64/1974, capo 4.11.1.5

    Normativa antisismica richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità del giunto tecnico; il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, avendo definito il ricorso in rito.

  • D.M. 3 marzo 1975, paragrafo C.4

    Normativa tecnica antisismica richiamata dal ricorrente; la relativa censura è rimasta assorbita per l’inammissibilità del ricorso.

  • Norme tecniche per le costruzioni 2018

    Normativa tecnica antisismica richiamata dal ricorrente; il giudice non ha valutato nel merito la dedotta violazione.

  • Art. 31 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla proposizione di una domanda di annullamento; la sentenza ha escluso l’autonoma impugnabilità dell’atto per carenza di interesse e inidoneità lesiva.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo privo di idoneità lesiva attuale e definitiva non è autonomamente impugnabile; il ricorso proposto contro di esso è inammissibile per carenza di interesse.
  • La comunicazione endoprocedimentale, che non vincola il contenuto della decisione finale e non determina un arresto procedimentale, non ha natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile.
  • La mera qualificazione formale dell’atto come “comunicazione” non è di per sé decisiva, ma rileva quando il contenuto dell’atto conferma che esso si limita a una valutazione interlocutoria o di competenza senza produrre effetti lesivi immediati.
  • Quando il giudizio è definito per carenza di interesse e inidoneità lesiva dell’atto, le censure relative alla legittimità sostanziale del provvedimento restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieDistanze, altezze e volumiLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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