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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21711/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

L'ente della riscossione aveva notificato a un contribuente un'intimazione di pagamento fondata su quattordici cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito rimasti insoluti. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'omessa notificazione delle cartelle presupposte. In primo grado la domanda era stata accolta perché non risultava provata la notificazione delle cartelle. In appello, l'ente aveva prodotto la documentazione attestante le notifiche e aveva anche contestato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per una contravvenzione al codice della strada e per gli avvisi di addebito INPS. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però ritenuto inammissibile la produzione dei nuovi documenti in appello, applicando l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 come modificato dal d.lgs. n. 220 del 2023, e aveva quindi rigettato l'appello per i crediti tributari, dichiarando inoltre il difetto di giurisdizione per le altre poste. L'ente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione dell'art. 58 citato, perché il giudice d'appello aveva escluso la produzione documentale sulla base di una disciplina poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 36 del 2025; secondo la ricorrente, la vecchia disciplina, che consentiva nuovi documenti in appello, era ancora applicabile al giudizio in questione, instaurato in primo grado nel 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha chiarito che la disciplina restrittiva introdotta dal d.lgs. n. 220 del 2023 sull'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 36 del 2025 nella parte in cui si applicava anche ai giudizi di appello introdotti dopo il 4 gennaio 2024; per effetto della pronuncia di incostituzionalità, il nuovo divieto di produzione di documenti in appello opera solo per i giudizi introdotti in primo grado dal 4 gennaio 2024. Poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2022, nel caso concreto continuava ad applicarsi la disciplina previgente, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la nullità della sentenza di appello per violazione di legge processuale.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"

    La Corte ha affermato che la nuova formulazione non era applicabile al giudizio in esame, perché la sua efficacia temporale è stata limitata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale ai giudizi introdotti in primo grado dal 4 gennaio 2024.

  • art. 4 d.lgs. n. 220 del 2023

    "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024"

    La norma transitoria è stata interpretata insieme alla modifica dell'art. 58, ma la sua applicazione è stata ridimensionata dalla successiva pronuncia della Corte costituzionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 36 del 2025

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina che impediva la produzione di nuovi documenti in appello anche nei giudizi introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024, limitando l'applicazione della nuova regola ai soli giudizi introdotti dal 4 gennaio 2024.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina sulla produzione di nuovi documenti in appello va applicata secondo il regime temporale effettivamente vigente, tenendo conto delle eventuali pronunce di illegittimità costituzionale che ne riducano l'ambito di operatività.
  • Se il giudizio di primo grado è stato introdotto prima della data di decorrenza fissata dalla disciplina transitoria, continua a trovare applicazione la regola previgente più favorevole alla produzione documentale in appello.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma processuale può incidere direttamente sulla validità della decisione di merito che abbia fondato il proprio esito sull'applicazione della disposizione espunta dall'ordinamento.
  • La preclusione alla produzione di documenti in appello non può essere applicata in modo irragionevole da comprimere il diritto di difesa della parte che abbia legittimamente confidato nella precedente disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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