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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11260 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale sostenendo che i canoni riscossi dall'Autorità Portuale per la concessione di beni del demanio marittimo dovessero essere assoggettati all'IVA. Secondo l'Agenzia, l'Autorità Portuale avrebbe agito come soggetto passivo IVA, con conseguente imponibilità dei canoni e detraibilità dell'imposta sugli acquisti. L'Autorità Portuale ha resistito, sostenendo la natura pubblicistica e non imprenditoriale dell'attività e, in via incidentale condizionata, l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e per effetto della sanatoria prevista dalla legge n. 154 del 1988.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Autorità Portuale. Ha ritenuto che le Autorità Portuali siano enti pubblici non economici e che la gestione e concessione dei beni demaniali marittimi costituiscano esercizio di funzioni istituzionali e pubblicistiche, non attività d'impresa. I relativi canoni non sono quindi corrispettivi imponibili ai fini IVA. La conclusione è stata inoltre confermata dallo ius superveniens della legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 993. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, articoli 4, 10, comma 1, n. 8, e 19

    La controversia riguardava la qualificazione, ai fini IVA, dei canoni derivanti dalle concessioni demaniali e la detraibilità dell'imposta sugli acquisti. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'IVA perché l'attività era svolta dall'Autorità Portuale nell'esercizio di funzioni pubbliche istituzionali.

  • Legge n. 84 del 1994, articoli 6, 12, 18 e 20

    l'Autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria

    La legge qualifica le Autorità Portuali come enti pubblici non economici, sottoposti a controlli ministeriali e della Corte dei conti, dotati di poteri di vigilanza, controllo e revoca sulle concessioni. Tali elementi dimostrano la natura pubblicistica della gestione del demanio marittimo.

  • Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 993

    i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

    La norma stabilisce espressamente che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità Portuali sono assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e che i relativi canoni sono esclusi dall'IVA. La Corte ha applicato tale disciplina sopravvenuta anche al giudizio in corso.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 4, n. 5

    gli organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità

    Gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA quando operano nell'esercizio di poteri pubblicistici, anche se percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

  • Trattato CE, articolo 4, comma 1

    un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza

    Il richiamo ai principi europei sulla concorrenza conferma che l'esclusione dall'IVA per l'attività pubblicistica non deve tradursi in una distorsione concorrenziale rispetto ad attività economiche svolte da operatori privati.

  • Legge n. 154 del 1988, articolo 9

    È stata invocata dall'Autorità Portuale in relazione a una possibile sanatoria e alla conseguente non punibilità delle sanzioni, ma la questione è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente pubblico sia soggetto passivo IVA non è sufficiente considerare la percezione di somme: occorre verificare se l'attività sia svolta come impresa o nell'esercizio di poteri pubblicistici.
  • Le concessioni di beni demaniali possono essere escluse dall'IVA quando l'ente concedente agisce in attuazione di una funzione istituzionale, con poteri autoritativi, controlli pubblici e finalità di interesse generale.
  • La natura formale dell'ente deve essere valutata insieme alla concreta attività svolta, alle modalità di finanziamento, ai poteri esercitati e all'assenza di una finalità lucrativa.
  • La qualificazione di un canone come entrata pubblicistica non dipende soltanto dal suo nome, ma dal rapporto giuridico sottostante e dal fatto che esso costituisca o meno il corrispettivo di un servizio economico reso in regime concorrenziale.
  • Quando una norma successiva chiarisce retroattivamente o disciplina espressamente il trattamento fiscale di una fattispecie, essa può incidere anche sui giudizi pendenti, secondo i limiti della sua applicabilità temporale.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare anche l'eventuale presenza di attività commerciali autonome o concorrenziali dell'ente: l'esclusione dall'IVA riguarda l'esercizio di funzioni pubbliche, non automaticamente ogni attività svolta da un ente pubblico.

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