Cassazione Penale, Sentenza n. 33250/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Taranto che lo aveva condannato per il delitto previsto dall'art. 595 c.p. (lesioni personali) in danno di Romandini Luigi, deducendo che il 14 febbraio 2023 la parte offesa Romandini aveva rimesso la querela e tale remissione era stata contestualmente accettata dall'imputato (verbale della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Taranto). Ha quindi chiesto l'effetto estintivo della remissione tardiva ma comunque intervenuta prima della scadenza del termine per impugnare e depositata nel procedimento di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile l'introduzione in cassazione della remissione di querela accettata, richiamando il principio di diritto (Sez. 4, n. 49226/2016). Ha escluso che nella sentenza impugnata vi fossero elementi che dimostrassero l'evidente innocenza dell'imputato o l'incontestabile insussistenza del fatto. Avendo invece la remissione e l'accettazione formato causa estintiva del reato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela. Ha altresì condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato (lesioni personali). La Corte ha confermato che la fattispecie era stata accertata in primo e secondo grado ma tale accertamento è divenuto inidoneo a mantenere la condanna per effetto della remissione della querela.
art. 340 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali sono a carico dell'imputato querelato; la Corte ha applicato tale norma condannando l'imputato al pagamento delle spese.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione
La Corte ha fatto applicazione di questo principio, ritenendo che la remissione di querela, se rituale e accettata, può essere introdotta anche in sede di cassazione se intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, con effetto estintivo del reato.
Massime di principio
- La remissione della querela, se ritualmente effettuata e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della condanna anche in sede di cassazione.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione allo scopo di introdurre nel processo la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata purché sia avvenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione e sia regolarmente documentata e accettata.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito: se nella sentenza impugnata non emergono elementi di evidente innocenza o insussistenza incontestabile dei fatti, il correttivo dell'estinzione per remissione prevale sull'accertamento di responsabilità penale precedente.
- In assenza di patti contrari, le spese processuali restano a carico dell'imputato querelato anche se la sentenza viene annullata per estinzione del reato (art. 340 c.p.p.).
- La remissione deve essere "rituale" (formalmente corretta e documentata) e la sua accettazione dall'imputato deve risultare per poter produrre l'effetto estintivo invocato.
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