Cassazione Civile, Ordinanza n. 39763/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare diritti)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione sul portale della società statunitense di numerosi filmati tratti da programmi televisivi della società italiana, senza autorizzazione. La società titolare dei diritti ha agito chiedendo l’accertamento della violazione del diritto d’autore e del marchio, oltre a inibitoria, rimozione e disabilitazione dei contenuti, con penale e risarcimento del danno. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo la convenuta responsabile come hosting provider attivo e liquidando il danno secondo il prezzo del consenso. La corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione la società del portale ha proposto sei motivi: 1) errata esclusione dell’esenzione di responsabilità per hosting provider ex direttiva 2000/31/CE e d.lgs. 70/2003; 2) omesso esame del fatto che le diffide antecedenti al giudizio indicavano solo alcuni contenuti; 3) omesso esame sulla necessità dell’indicazione delle URL per una valida segnalazione dell’illecito; 4) violazione delle norme sul risarcimento per assenza di prova del danno; 5) violazione delle preclusioni processuali per aver considerato contenuti dedotti tardivamente; 6) violazione delle regole sull’onere della prova quanto alla titolarità dei diritti in capo alla società attrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l’inquadramento della società ricorrente come hosting provider attivo, perché il suo servizio non era neutro e meramente tecnico ma includeva selezione, aggregazione, catalogazione, promozione e abbinamento dei contenuti alla pubblicità, con intervento di un editorial team e gestione imprenditoriale del servizio. Perciò non operava l’esenzione di responsabilità prevista per l’hosting passivo. Ha inoltre dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi relativi alle diffide, alla necessità delle URL, alle preclusioni processuali e alla titolarità dei diritti, rilevando anche la doppia conforme e la genericità/carenza di autosufficienza di varie censure. Quanto al danno, ha confermato la liquidazione in via equitativa col criterio del prezzo del consenso, ribadendo che la lesione del diritto d’esclusiva integra danno risarcibile e che tale criterio rappresenta la soglia minima del ristoro. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 Direttiva 2000/31/CE
prevede l’esenzione di responsabilità per il prestatore che svolge hosting in modo meramente tecnico, automatico e passivo, senza conoscenza effettiva dell’illecito e con immediata rimozione una volta acquisita conoscenza.
art. 16 d.lgs. 70/2003
recepisce la disciplina dell’art. 14 della direttiva; l’esonero non si applica all’hosting provider attivo che svolga un ruolo non neutro e cooperi alla diffusione dei contenuti illeciti.
art. 15 Direttiva 2000/31/CE
richiamato dalla ricorrente per escludere un obbligo generale di ricerca attiva dei contenuti illeciti da parte del provider.
art. 17 d.lgs. 70/2003
richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti agli obblighi di controllo/ricerca attiva dei contenuti.
art. 342 c.p.c.
l’appello principale è stato ritenuto ammissibile perché sufficientemente specifico.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme sui fatti, il ricorso per cassazione è inammissibile nei limiti indicati dalla norma; la Corte ha ritenuto i motivi 2 e 3 inammissibili anche per tale ragione.
art. 158 l.d.a.
consente la liquidazione forfettaria del danno sulla base, quanto meno, del prezzo del consenso; tale criterio costituisce la soglia minima di ristoro.
art. 1226 c.c.
la liquidazione del danno avviene in via equitativa, anche quando si utilizza il criterio del prezzo del consenso.
art. 1227 c.c.
richiamato per affermare che l’autore della violazione può provare l’insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili nei limiti del concorso colposo del danneggiato.
art. 115 c.p.c.
la corte richiama l’onere di specifica contestazione dei fatti allegati dall’attore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
ha inserito la previsione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il prestatore di servizi della società dell’informazione non beneficia dell’esenzione di responsabilità prevista per l’hosting passivo quando svolge un ruolo attivo nella gestione dei contenuti, mediante attività di selezione, aggregazione, catalogazione, promozione o valorizzazione commerciale degli stessi.
- L’accertamento della natura attiva o passiva dell’hosting provider è valutazione di fatto riservata al giudice del merito e può fondarsi su indici di interferenza quali filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, promozione dei contenuti e uso di tecniche di profilazione dell’utenza.
- In tema di violazione del diritto d’autore, la lesione del diritto di esclusiva integra di per sé il danno risarcibile; resta a carico del titolare del diritto la prova della sua estensione, mentre il responsabile può dimostrare l’insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili.
- La liquidazione del danno da violazione del diritto d’autore può avvenire in via forfettaria secondo il criterio del prezzo del consenso, che rappresenta la base minima del ristoro e va determinato in chiave equitativa tenendo conto del valore di mercato del diritto e delle circostanze del caso.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto accertato nei gradi di merito, né motivi carenti di autosufficienza o che non si confrontino con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il ricorso per cassazione incontra i limiti di ammissibilità previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39418/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39419/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39420/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39421/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39422/2021 del 13/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →