Cassazione Civile, Ordinanza n. 34893/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di prestazioni professionali, opposto dai destinatari dell’ingiunzione. Il giudice di pace rigettava l’opposizione; in appello il tribunale accoglieva solo in parte il gravame, revocava il decreto opposto e rideterminava in misura inferiore l’importo dovuto. Il professionista proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi tre censuravano il rito seguito nei gradi di merito, sostenendo che l’opposizione e il successivo appello avrebbero dovuto essere trattati con il rito speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e che l’uso del rito ordinario avrebbe determinato nullità radicale della sentenza e dell’intero giudizio; gli ultimi due motivi investivano il merito della decisione di appello. La Corte rileva che il ricorrente aveva comunque partecipato ai giudizi di merito, esercitando pienamente il diritto di difesa, e che il tribunale aveva correttamente applicato il principio dell’apparenza nell’individuare il mezzo di impugnazione. Quanto ai motivi sul merito, la Corte osserva che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata contestazione specifica, da parte del professionista, del terzo motivo di appello relativo alla riduzione della somma pretesa e alla deduzione di acconti già versati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul rito, poiché la parte aveva comunque partecipato ai giudizi di merito e, in ogni caso, il giudice di appello aveva fatto corretta applicazione del principio dell’apparenza in materia di individuazione del mezzo di impugnazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi attinenti al merito perché non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata, che aveva accolto solo parzialmente l’appello per la mancata specifica contestazione di una censura relativa all’an e al quantum del credito professionale. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
richiamato dal ricorrente come rito speciale che avrebbe dovuto governare l’opposizione, ma la Corte esclude la nullità per il solo fatto dell’adozione del rito ordinario in concreto seguito
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta del relatore e la definizione camerale del ricorso
art. 372 c.p.c.
invocato per dichiarare inammissibili i documenti allegati alla memoria perché fuori dai limiti di produzione nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 2697 c.c.
richiamato solo in modo implicito nella tassonomia degli istituti, ma non come norma espressamente citata nel testo della sentenza
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione e della disciplina processuale applicabile, rileva il principio dell’apparenza: la parte può fare affidamento sul rito e sulla qualificazione dell’azione adottati dal giudice, anche se errati, con riferimento a quanto previsto per le decisioni emesse secondo quel rito in concreto seguito.
- La mera adozione di un rito diverso da quello astrattamente corretto non comporta automaticamente nullità radicale del giudizio quando la parte abbia comunque potuto costituirsi e svolgere pienamente il proprio diritto di difesa.
- In sede di legittimità, i motivi che attaccano il merito della decisione sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura per omessa contestazione o per errata valutazione della specificità delle difese deve misurarsi con il punto decisivo posto a base della decisione di appello; in difetto, il ricorso non supera la statuizione di merito.
- I documenti allegati alla memoria ex art. 380-bis c.p.c. sono inammissibili se prodotti al di fuori dei limiti consentiti dall’art. 372 c.p.c.
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