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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26803/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli. I motivi dedotti erano tre: (1) vizio di violazione di legge e di motivazione per l'omessa valutazione di motivi aggiunti tempestivamente depositati, relativi alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; (2) violazione di legge per asserita erronea valutazione della credibilità della persona offesa, doglianza già proposta in appello e disattesa dai giudici di merito; (3) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., che però non risultava previamente dedotta in appello né sollecitata in via officiosa. La sentenza non descrive i fatti storici del reato contestato, limitandosi a esaminare i motivi di legittimità sul giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse implicitamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, senza necessità di motivazione espressa; ha inoltre affermato che il giudizio sulla credibilità della persona offesa è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni non ravvisate nel caso concreto; infine, ha escluso la possibilità di esaminare la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. perché la questione non era stata devoluta con l'appello, con conseguente violazione della catena devolutiva. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    L'attenuante non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente devoluta con i motivi di appello, salvo specifica sollecitazione del potere officioso del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere motivato anche implicitamente, purché dalla motivazione emerga che il giudice abbia ritenuto già sufficienti gli elementi acquisiti ai fini della decisione sulla responsabilità.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità, salvo l'esistenza di manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non è proponibile per la prima volta in cassazione se la questione non è stata previamente devoluta al giudice d'appello, perché ciò interrompe la catena devolutiva.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o di questioni di merito già esaminate e congruamente disattese dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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