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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00388/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione all'espulsione disposta dal Magistrato di sorveglianza (art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998). Ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e vizio di motivazione per mancato bilanciamento tra interesse alla tutela della vita privata e familiare e l'espulsione, sostenendo l'esistenza di cause ostative all'espulsione quali presenza di stretti congiunti in Italia, integrazione trentennale, pregressa attività lavorativa, assenza di legami nel paese d'origine e rischio di trattamenti inumani/degradanti; (2) inosservanza o errata applicazione dell'art. 16, comma 5 d.lgs. 286/1998 e vizio motivazionale sul giudizio di pericolosità, lamentando che la pericolosità sociale non costituisce presupposto dell'espulsione e che la misura sarebbe finalizzata a ridurre l'affollamento carcerario.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: le parti del comma invocate dell'art. 19 erano state abrogate dal d.l. 10.3.2023 n. 20 (conv. l. 5.5.2023 n. 50), ma, comunque, la giurisprudenza della Corte di Cassazione impone che l'espulsione non violi l'art. 8 CEDU; tuttavia il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione specifica degli elementi (legami familiari, integrazione, lavoro, rischio concreto di persecuzione) necessari a dimostrare un'ingerenza illecita nella vita privata/familiare. Sui rischi di persecuzione o trattamenti inumani non sono state fornite prove o indizi utili. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la censura circa la pericolosità sociale è fondata ma ininfluente: l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5 ha natura sostanzialmente amministrativa e non richiede la pericolosità sociale come presupposto. Conseguentemente, il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - art. 16, comma 5

    Prevede l'espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione. La misura ha natura sostanzialmente amministrativa/automatica quando ricorrono i presupposti di legge; la pericolosità sociale non è un presupposto necessario per l'applicazione di questa misura.

  • d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - art. 19, comma 1.1 (terzo e quarto periodo)

    I periodi del comma invocati dal ricorrente sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.3.2023 n. 20 (conv. l. 5.5.2023 n. 50). Per tale motivo la norma non contiene più le precedenti previsioni che vietavano l'espulsione quando l'allontanamento toccasse la vita privata e familiare e l'obbligo di considerare natura/effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno e inserimento sociale.

  • d.l. 10 marzo 2023 n. 20, art. 7 (convertito con legge 5 maggio 2023 n. 50)

    Ha riscritto l'art. 19 d.lgs. 286/1998 e abrogato le parti del comma 1.1 invocate dall'istante, modificando il quadro normativo nazionale in materia di espulsione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - art. 8

    L'espulsione che comporti un'ingerenza nella vita privata e familiare può essere vietata dalla CEDU. Nonostante la modifica normativa nazionale, i provvedimenti di espulsione devono comunque rispettare i principi di proporzionalità e le interpretazioni della Corte EDU, con conseguente obbligo di valutare se l'allontanamento integri una violazione dell'art. 8.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata quale criterio per la limitazione della esposizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine all'esame limitato del ricorso: la Corte ha valutato che non sussistessero questioni rilevabili d'ufficio ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in termini di condanna alle spese processuali e pagamento in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Onere della prova: chi invoca la protezione dalla espulsione per violazione della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) deve fornire allegazioni specifiche e circostanziate (es. esistenza di congiunti conviventi, integrazione effettiva, lavoro stabile, concrete conseguenze dell'allontanamento). Allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • Effetto della riforma 2023: la riscrittura dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 ha rimosso alcune tutele formali (terzo e quarto periodo del comma 1.1), ma l'applicazione pratica delle espulsioni resta vincolata al rispetto dell'art. 8 CEDU; i giudici richiederanno prove concrete per riconoscere una causa ostativa.
  • Natura della misura ex art. 16, comma 5: l'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione ha carattere amministrativo/automatico al verificarsi dei presupposti di legge; pertanto, la pericolosità sociale non è un presupposto necessario per la sua applicazione e rileva diversamente rispetto ad altre misure.
  • Richieste di protezione per rischio di persecuzione o trattamenti inumani: vanno documentate con elementi utili e specifici (non solo dichiarazioni), e, se non provate, non impediscono l'espulsione.
  • Valutazione della proporzionalità: anche in assenza delle precedenti formule legislative, i giudici domestici devono sempre operare un controllo, conformemente alla CEDU, ma tale controllo richiede che il ricorrente ponga elementi concreti che mostrino il sacrificio ingiustificato dei diritti personali.
  • Rischio processuale: ricorsi carenti sotto il profilo dell'allegazione fattuale sono esposti a declaratoria di inammissibilità e a conseguenti condanne per spese e ammenda.

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