Cassazione Penale, Sentenza n. 3557/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; tre censure: 1) manca la capacità drogante della sostanza sequestrata (incidenza sul quantum di pena); 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. nonostante la cessione per corrispettivo irrisorio (€20) e apparente tenuità; 3) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante assenza di precedenti e corretto comportamento processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i rilievi della Corte d'appello: le due dosi di cocaina contenevano 112 mg e 226 mg di principio attivo, ritenuti idonei a produrre effetto drogante (circostanza non confutata dalla difesa con elementi scientifici). Il diniego dell'art. 131-bis è stato ritenuto corretto alla luce della precedente denuncia per analogo reato, dell'elevata pericolosità della cocaina e delle modalità di spaccio (sfruttamento di un circolo ricreativo mentre l'imputato era sottoposto all'obbligo di presentazione), valutate secondo i parametri dell'art. 133 c.p. L'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. è stata invece ritenuta compatibile perché riguarda il profilo del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato con la mancanza di elementi a favore e l'assenza di comportamento collaborativo o di resipiscenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma delittuosa contestata: la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione alla detenzione/cessione di cocaina, avendo accertato la presenza di principio attivo in quantità idonea a produrre effetto drogante.
codice penale, art. 62 n. 4
Attenuante applicata dalla Corte d'appello in relazione al profilo del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Cassazione ha ritenuto congrua la distinzione tra questa attenuante e l'esame per l'eventuale misura alternativa ex art. 131-bis.
codice penale, art. 131-bis
Beneficio della non applicazione della pena detentiva negato: la Corte ha valutato negativamente i presupposti (pregressa denuncia per analogo reato, pericolosità della sostanza, modalità del fatto e posizione dell'imputato) attraverso i parametri di cui all'art. 133 c.p.
codice penale, art. 133
Parametro utilizzato per valutare la pena e l'ammissibilità di misure alternative; la Corte ha considerato le modalità del fatto, la gravità e la personalità del reo ai fini del diniego dell'art. 131-bis.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'imposizione delle spese del procedimento di cassazione al ricorrente dichiarato inammissibile.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Precedente richiamato sulla determinazione dell'onere economico a carico del ricorrente: la Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque essere disposto un contributo equitativo (qui quantificato in €3.000,00 alla Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- La semplice quantità economica scambiata (es. corrispettivo modesto) non garantisce di per sé l'applicazione dell'art. 131-bis: il giudice valuta complessivamente i parametri dell'art. 133 c.p., la pericolosità della sostanza e la personalità/recidiva dell'imputato.
- L'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) può coesistere con il diniego di benefici alternativi alla pena connessi a diversa valutazione del fatto (es. pericolosità e modalità di commissione).
- Per contestare l'idoneità drogante di una sostanza è necessario fornire argomentazioni e prove scientifiche specifiche; mere affermazioni generiche raramente scalfiscono i rilievi peritali o quantitativi.
- L'assenza di precedenti e un comportamento processuale corretto non sono automaticamente sufficienti per ottenere le circostanze attenuanti generiche se manca collaborazione, resipiscenza o altri elementi favorevoli concreti.
- In sede di Cassazione, i ricorsi basati su censure generiche e non supportate da motivazioni o prove nuove hanno alta probabilità di essere dichiarati inammissibili; il ricorrente può essere condannato alle spese e ad oneri aggiuntivi (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
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