Sentenza n. 4395/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - in parte qua del Decreto N. 275 del 24/03/2026 del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – ARPA Lombardia, avente ad “OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA RETE STRUMENTALE DI ACQUISIZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO IDROLOGICO, METEOROLOGICO E NIVOLOGICO DELL’ARPA LOMBARDIA, MEDIANTE PROCEDURA DI GARA EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, gestita tramite la piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e suddivisa in tre lotti: Lotto A “Assistenza e supporto a protezione civile in materia di rischio naturale ed allertamento”- CIG B8B9AFBEFE – esclusione degli operatori economici ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara” – CIG B8B9AFBEFE, pubblicato in data 25.03.2026 e in pari data trasmesso alla ricorrente, nella parte in cui ARPA Lombardia ha escluso l’offerta di Siap+Micros S.p.A. dalla procedura di gara di cui al Lotto A; - dei verbali di gara dalla Commissione giudicatrice e, segnatamente, dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice offerta tecnica n. 1 del 29 dicembre 2025, n. 2 del 19 gennaio 2026 e n. 7 del 18 marzo 2026, allegati al Decreto del Direttore Generale dell’ARPA Lombardia n. 275 del 24/03/2026, nella parte in cui l’offerta di Siap+Micros S.p.A. è stata esclusa dalla procedura di gara di cui al Lotto A; - della relazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), allegata al Decreto del Direttore Generale dell’ARPA Lombardia n. 275 del 24/03/2026, nella parte in cui è stata motivata l’esclusione dell’offerta di Siap+Micros S.p.A. dalla procedura di gara di cui al Lotto A; - del disciplinare di gara (art. 16) e del Capitolato speciale d’appalto, per come interpretati dalla Stazione appaltante, ovvero nel senso di ritenere i concorrenti obbligati ad inserire, a pena di esclusione dalla gara, la “scheda tecnica” del ‘pluviometro a pesata’ nell’offerta; - di ogni altro atto agli stessi preordinato, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dell’offerta di Siap+Micros S.p.A. dalla gara europea per il servizio di manutenzione della rete di monitoraggio idrologico, meteorologico e nivologico, Lotto A, disposta con decreto del 24 marzo 2026; impugnati anche i verbali, la relazione del RUP e la lex specialis nella parte relativa all’obbligo di presentare le schede tecniche dei pluviometri a pesata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’esclusione per la mancata presentazione della scheda tecnica del pluviometro a pesata. Con i primi due motivi, dedotti congiuntamente, ha sostenuto che tale strumento non fosse installato nella rete oggetto del servizio né fosse compreso tra i sensori obbligatori elencati nella tabella 2 dell’art. 3.9 del CSA, sicché la relativa scheda non era dovuta a pena di esclusione; in subordine, ha censurato l’interpretazione dell’art. 16 del disciplinare e dell’Allegato 4 del CSA, nonché la motivazione, l’istruttoria e la sussistenza dei presupposti dell’esclusione, affermando che la gara consentiva sensori migliorativi e richiedeva una valutazione nel merito della soluzione offerta. Con il terzo motivo ha invocato il principio di equivalenza, sostenendo che il pluviometro a bascula TP200-E offerto, corredato dalla relativa scheda, rispettava i requisiti minimi e forniva prestazioni equivalenti o migliorative rispetto al pluviometro a pesata, anche considerando che i pluviometri già installati sulla rete ARPA erano a bascula.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto che il Lotto A comprendesse, oltre alla manutenzione della rete, la fornitura di strumenti e componenti; dagli Allegati 1 e 4 del CSA risultava prevista anche la fornitura di due pluviometri a pesata per le stazioni Climaxpo 1 e Climaxpo 2, da attivare successivamente. L’assenza di tali stazioni al momento della gara non eliminava l’obbligo di fornire gli strumenti richiesti. La mancanza della scheda tecnica corrispondeva dunque alla mancata offerta di una parte della fornitura contrattuale, non a una semplice omissione documentale né alla mancata valorizzazione di una miglioria, e giustificava l’esclusione quale carenza di un elemento essenziale dell’offerta. Il principio di equivalenza non consente di sovvertire la lex specialis o di sostituire un prodotto richiesto con uno diverso: nel caso concreto la ricorrente non aveva offerto i pluviometri a pesata né aveva dichiarato espressamente l’equivalenza funzionale del modello a bascula; pertanto ARPA non era tenuta a svolgere tale valutazione. Spese integralmente compensate per le peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 36/2023
Una diversa offerta, ossia la fornitura di un prodotto diverso o la mancata fornitura dei prodotti richiesti dalla stazione appaltante, non poteva ritenersi ammessa, se non a pena della violazione del principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7 d.lgs. n. 36/2023) e di “par condicio” (art. 3 d.lgs. n. 36/2023).
Il principio di auto-organizzazione amministrativa consente alla stazione appaltante di definire le forniture di cui necessita; il concorrente non può sostituirle o ometterle mediante una propria valutazione.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Una diversa offerta, ossia la fornitura di un prodotto diverso o la mancata fornitura dei prodotti richiesti dalla stazione appaltante, non poteva ritenersi ammessa, se non a pena della violazione del principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7 d.lgs. n. 36/2023) e di “par condicio” (art. 3 d.lgs. n. 36/2023).
La parità di trattamento impedisce di ammettere un’offerta che ometta o sostituisca prestazioni richieste dalla legge di gara, poiché ciò altererebbe le condizioni concorrenziali.
art. 16 del disciplinare di gara
L’art. 16 del disciplinare di gara, nel definire il contenuto dell’offerta tecnica, stabilisce i documenti che la stessa deve contenere a pena di esclusione, ossia: a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti che deve essere redatta secondo precisi schemi; b) schede tecniche per le forniture indicate nell’Allegato 4 (riguardante il Lotto A).
La scheda tecnica richiesta per una fornitura ricompresa nell’Allegato 4 è parte della documentazione obbligatoria dell’offerta tecnica, a pena di esclusione.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Nel caso di specie, non si tratta quindi di verificare il rispetto del principio di equivalenza nella fornitura offerta poiché, come più volte detto, la ricorrente non ha offerto i pluviometri “a pesata” richiesti dalla stazione appaltante, né, invero, ha indicato che i pluviometri offerti debbano ritenersi equivalenti, sotto il profilo tecnico-prestazionale (Allegato 1 del CSA), a quelli oggetto di gara.
Il principio di equivalenza presuppone che il concorrente offra un prodotto dichiarato equivalente sotto il profilo tecnico-prestazionale; non impone alla stazione appaltante di valutare d’ufficio l’equivalenza di un prodotto diverso quando l’offerente non l’abbia dichiarata.
Allegato II.5, parte II.A, punti 7 e 8, d.lgs. 36/2023
in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui all’allegato II.5, parte II.A, punti 7 e 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, le quali vietano l’esclusione di offerte non conformi alle specifiche tecniche o ai requisiti funzionali ove i prodotti vi ottemperino in modo equivalente, sono espressione del principio del “favor participationis” e della massima competizione tra gli operatori economici. Tuttavia, l’applicazione del principio di equivalenza non può trasmodare in arbitrio né dispiegarsi fino al punto di sovvertire la legge di gara.
L’equivalenza tutela la partecipazione e la concorrenza quando il prodotto soddisfa in modo equivalente le specifiche o i requisiti funzionali, ma non può sovvertire la lex specialis né legittimare l’offerta di un bene sostanzialmente diverso da quello richiesto.
art. 120, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
Inoltre, il CSA, all’articolo 8.5, in attuazione della disciplina recata dall’art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, rammenta che “ARPA Lombardia è partner del progetto europeo del programma LIFE che prende il nome di CLIMAXPO” e che si è “impegnata a fornire dati di precipitazione da stazioni a terra di tipo classico a supporto della stima della precipitazione al suolo in combinazione con altre tipologie di sensori, come i radar meteorologici”.
La disposizione è richiamata quale fondamento della previsione contrattuale relativa al progetto CLIMAXPO e alla conseguente fornitura di strumenti destinati alle nuove stazioni pluviometriche.
Massime di principio
- La lex specialis può prevedere la fornitura di strumenti destinati a stazioni o impianti che saranno attivati successivamente; la mancata operatività di tali stazioni al momento della gara non esonera i concorrenti dall’offrire i prodotti espressamente inclusi nella prestazione contrattuale.
- Quando la documentazione di gara richiede un determinato prodotto come componente della fornitura, la sua omissione non costituisce una mera carenza documentale o una proposta migliorativa, ma una mancata offerta di una parte della prestazione richiesta, idonea a giustificare l’esclusione se la lex specialis la prescrive a pena di esclusione.
- Il principio di equivalenza impedisce l’esclusione quando il prodotto offerto soddisfa in modo equivalente le specifiche tecniche o i requisiti funzionali, ma non consente di sostituire un prodotto essenziale richiesto dalla legge di gara con un bene diverso né di sovvertire le prescrizioni della lex specialis.
- La stazione appaltante non è tenuta a valutare d’ufficio l’equivalenza funzionale di un prodotto diverso da quello richiesto quando il concorrente non abbia dichiarato e documentato che il prodotto offerto è equivalente sotto il profilo tecnico-prestazionale.
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