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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 34007 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo basato su una serie di cartelle di pagamento per vari tributi (IRPEF, imposte comunali, tasse automobilistiche). La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la decadenza dell'agente della riscossione dall'iscrizione a ruolo per ritardata consegna dei ruoli, la prescrizione (decennale o quinquennale) dei crediti portati dalle cartelle e carenze/prove della notifica di alcune cartelle (nn. 11, 15, 16).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondata, in parte, la censura circa l'erronea applicazione della prescrizione da parte della Commissione Regionale (il giudice d'appello aveva applicato indiscriminatamente la prescrizione decennale senza distinguere fra tributi erariali e tributi locali), mentre ha respinto il motivo relativo alla mancata pronuncia sulla carenza di prova delle notifiche, ritenendo che le notifiche fossero state adeguatamente accertate. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio del giudicato interno e l'obbligo per le parti di dedurre e contestare in sede di merito le questioni: questioni nuove non possono essere sollevate in cassazione; l'omessa deduzione in primo grado rende inammissibile la censura in Cassazione.

  • artt. 2733 ss. c.c.

    Richiamati come riferimenti generali sulla prescrizione e decorrenza, ma la Corte ha sottolineato la distinzione tra termini prescrizionali diversi a seconda della natura del credito.

  • art. 2953 c.c.

    Il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. (actio iudicati) non si applica automaticamente alla scadenza del termine per impugnare una cartella; la 'conversione' in termine decennale richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5

    Fondamento per i motivi di cassazione relativi a violazione di norme e vizio di motivazione: la Corte ha valutato la correttezza della motivazione e l'ammissibilità delle censure.

  • art. 149 c.p.c.

    Ammette la prova della notifica anche mediante copia dell'avviso di ricevimento; la Corte ha ritenuto legittima la produzione di fotocopie non autenticate, salvo disconoscimento.

  • art. 2719 c.c.

    Le copie fotostatiche hanno efficacia probatoria salvo disconoscimento; il giudice non può supplire alla parte nell'esercizio del disconoscimento.

  • art. 160 c.p.c.

    Nullità della notificazione: la Corte ha escluso che sussistessero le ipotesi di nullità invocate (ad es. mancata indicazione della qualità del soggetto che ha ritirato).

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5

    Termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento; la scadenza del termine comporta decadenza dall'impugnazione ma non conversione automatica del termine prescrizionale in quello decennale.

  • L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2

    Riferimento alle regole sulla consegna di plichi e qualità del soggetto che riceve; la Corte ha richiamato tale norma per affermare la validità della consegna a persona che firma l'avviso.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove che non siano state adeguatamente dedotte in sede di merito; le eccezioni processuali decisive vanno prospettate già nel primo grado e in appello.
  • La scadenza del termine per impugnare una cartella (decadenza dall'impugnazione) non determina automaticamente la conversione del termine prescrizionale breve nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c.: la decennale si applica se sussiste un titolo giudiziale definitivo o se la legge prevede espressamente il termine decennale per quel credito.
  • Occorre distinguere la natura del tributo (erariale vs locale) per individuare il termine prescrizionale applicabile: alcuni tributi erariali possono seguire il termine decennale, mentre altri crediti soggetti a prescrizione più breve mantengono il proprio termine.
  • Se l'agente della riscossione ha ritardato l'iscrizione a ruolo o la consegna dei ruoli, la relativa eccezione (decadenza dall'iscrizione a ruolo) deve essere tempestivamente dedotta nel processo: se non è stata proposta in primo grado o in appello, può risultare inammissibile in cassazione.
  • La prova della notifica tramite avviso di ricevimento può essere svolta anche mediante copia fotostatica (art. 149 c.p.c. e art. 2719 c.c.), salvo che la controparte disconosca la conformità; il giudice non può sostituirsi alla parte nell'attività di disconoscimento.
  • Quando le cartelle di pagamento sono divenute definitive (per mancata impugnazione), i vizi propri di quelle cartelle non possono più essere sollevati in un ricorso avverso un atto successivo autonomamente impugnabile (come il preavviso di fermo); in tal caso si possono dedurre solo i vizi del preavviso stesso.
  • In presenza di rilievi misti (vizi procedurali e di merito), il giudice di merito deve esaminare separatamente questioni di notifica, prescrizione e decadenza e motivare in maniera chiara l'applicabilità dei termini prescrizionali.

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