Cassazione Civile, Ordinanza n. 34436/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso IVA relativa all'anno 2009, presentata nell'ambito della procedura prevista per i soggetti non residenti da una società del gruppo estero che, secondo la ricostruzione della ricorrente, agiva come controllante e membro rappresentativo del gruppo IVA nel Regno Unito. L'Amministrazione finanziaria richiese integrazioni documentali; in seguito emise un diniego del rimborso, notificandolo solo alla controllante estera. La società che assumeva di essere titolare del credito sosteneva di non avere mai ricevuto il provvedimento e di averne appreso l'esistenza solo successivamente, deducendo che il diniego avrebbe dovuto esserle notificato direttamente o presso il domicilio eletto nel corso della procedura. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione delle norme sul rimborso IVA per soggetti non residenti e sull'impugnazione degli atti tributari, sostenendo che la CTR avesse errato nell'individuare il soggetto legittimato attivo, non considerandone la posizione sostanziale nel sistema inglese del gruppo IVA; 2) nullità per omessa pronuncia e violazione del principio di buona fede, per non avere la CTR esaminato l'eccezione relativa al comportamento dell'Ufficio e alla gestione della procedura; 3) violazione della disciplina sul termine di impugnazione, assumendo che il ricorso fosse tempestivo perché il diniego non era stato correttamente notificato, con richiesta di rimessione in termini o, in subordine, riconoscimento del silenzio-rifiuto; 4) violazione del principio di neutralità dell'IVA, perché il diniego sarebbe stato fondato su ragioni meramente formali; 5) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la prova dell'esistenza del credito era già in atti e che la CTR aveva omesso di percepirla correttamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, in base alla disciplina inglese del gruppo IVA richiamata dalla stessa ricorrente, il soggetto legittimato nei rapporti con l'Amministrazione era il representative member, ossia la controllante che aveva presentato l'istanza di rimborso, assunto la veste di unico interlocutore e ricevuto validamente il provvedimento di diniego. Ne è derivato che la società ricorrente, non essendo parte del procedimento amministrativo e non essendo destinataria del provvedimento, non aveva legittimazione a impugnare il diniego; per conseguenza risultavano infondati anche i motivi sulla tardività dell'impugnazione, sulla rimessione in termini, sulla pretesa violazione del principio di buona fede e sulla violazione della neutralità dell'IVA. È stato inoltre osservato che l'ultimo motivo, relativo alla prova del credito, restava assorbito dal difetto di legittimazione e, comunque, atteneva a un preteso errore percettivo denunciabile semmai in revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972
regola la procedura di rimborso IVA per i soggetti non residenti richiamata nel giudizio; la Corte la legge in combinazione con la disciplina inglese del gruppo IVA per individuare il soggetto legittimato a presentare l'istanza e a ricevere il provvedimento
art. 20 Dir. 2008/9/CE
norma richiamata per la richiesta di informazioni aggiuntive nell'ambito della procedura di rimborso IVA; la Corte ne prende atto solo come passaggio procedimentale
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
disciplina l'impugnazione degli atti nel processo tributario; la Corte esclude che la ricorrente fosse legittimata ad attivarlo nel caso concreto
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
termine di proposizione del ricorso nel processo tributario; la Corte esclude la tardività denunciata perché la ricorrente non era destinataria del provvedimento e comunque il diniego era stato validamente notificato alla controllante
art. 10, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente
evocato dalla ricorrente sotto il profilo della buona fede nei rapporti con l'Amministrazione; la Corte esclude qualsiasi violazione poiché la ricorrente non era il soggetto del procedimento
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ritiene il motivo infondato e, in parte, non autosufficiente
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte osserva che il motivo è travolto dal difetto di legittimazione e, in ogni caso, il preteso errore percettivo sarebbe semmai denunciabile in revocazione
art. 7 l. n. 241 del 1990
evocato per giustificare la notifica del provvedimento al soggetto destinatario degli effetti diretti dell'atto
art. 9 l. n. 241 del 1990
richiamato per distinguere i terzi che interloquiscono di fatto con la P.A. dai soggetti portatori di un interesse proprio nel procedimento
Value Added Tax Act 1994, ch. 23, part III, sec. 43, par. 1, lett. c)
la Corte vi fonda l'affermazione che, nel gruppo IVA britannico, il representative member è il centro di imputazione dei diritti e obblighi IVA del gruppo e l'unico interlocutore dell'Amministrazione
Massime di principio
- Nel sistema del gruppo IVA, quando la normativa estera attribuisce la rappresentanza esclusiva a un membro rappresentativo, l'istanza di rimborso, le interlocuzioni con l'Amministrazione e la legittimazione all'impugnazione si radicano in quel soggetto e non nei singoli partecipanti al gruppo.
- La legittimazione ad impugnare un diniego di rimborso spetta al soggetto che sia destinatario formale e sostanziale del provvedimento e che sia titolare della posizione soggettiva incisa; chi abbia interloquito solo di fatto con la P.A. non acquista per ciò solo legittimazione processuale.
- La mancata notificazione del provvedimento a un soggetto estraneo al procedimento non determina di per sé invalidità dell'atto, se la notifica è stata correttamente eseguita nei confronti dell'unico destinatario individuato dalla disciplina applicabile.
- Il principio di neutralità dell'IVA non consente di superare i requisiti soggettivi e procedurali stabiliti dalla normativa che regola il rimborso; il diritto al rimborso deve essere esercitato dal titolare nei modi e nei termini previsti.
- Le censure che presuppongono la titolarità della posizione sostanziale o la validità dell'impugnazione restano assorbite quando difetti la legittimazione della parte ricorrente a proporre il ricorso principale.
- Un dedotto errore percettivo del giudice di merito sulla prova documentale, ove non si traduca in un vizio di legittimità diverso, è questione che può essere veicolata semmai in sede di revocazione e non come motivo di cassazione se il ricorrente non è legittimato a impugnare nel merito.
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