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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19735/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata nei confronti del servizio sanitario regionale per gli anni 2010-2013. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti nella parte in cui prevedevano lo sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 e aveva condannato l’ASL al pagamento di una somma in favore della struttura. La Corte d’appello, investita dell’appello dell’ASL, ha invece rigettato la domanda ritenendo non provati, nei termini processuali, il provvedimento di accreditamento e la valida stipula degli accordi contrattuali, elementi necessari per il diritto alla remunerazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, in sintesi, la violazione del giudicato interno e delle norme processuali perché la questione dell’accreditamento e della validità dei contratti sarebbe già stata decisa, espressamente o implicitamente, in primo grado e non sarebbe stata specificamente censurata in appello; ha inoltre censurato la decisione per avere la Corte territoriale rilevato d’ufficio la mancanza di accreditamento, dichiarato tardivi i documenti prodotti per provarlo, esaminato comunque tali documenti e male applicato la disciplina normativa regionale e nazionale sull’accreditamento e sull’efficacia temporale degli accordi contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo fondati i profili relativi alla formazione del giudicato interno sui presupposti del diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie. Ha affermato che autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale costituiscono elementi costitutivi di una fattispecie a formazione progressiva, i cui antecedenti logici rientrano nei limiti oggettivi del giudicato quando il diritto alla remunerazione sia stato riconosciuto dal giudice di primo grado. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, vi era stato contraddittorio sull’accreditamento e una valutazione implicita sulla validità del contratto, sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto riesaminare tali profili in assenza di specifiche censure. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato quanto all’onere di specificità dei motivi di appello

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come norma sul principio della domanda e sui limiti del thema decidendum

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ai limiti del potere officioso

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla devoluzione delle questioni non riproposte

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il valore del giudicato sostanziale

  • art. 8-bis, comma 3, d.lgs. n. 502/1992

    "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitaria carico del servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di quell’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies"

    autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale sono elementi costitutivi della complessa fattispecie che condiziona il diritto alla remunerazione

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    richiamato come requisito di autorizzazione regionale delle strutture sanitarie

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    richiamato come requisito dell’accreditamento istituzionale

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato come norma sugli accordi contrattuali necessari per la remunerazione delle prestazioni sanitarie

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo al contraddittorio su questione rilevata d’ufficio

  • art. 6, comma 6, L. n. 724/1994

    richiamato insieme alla disciplina regionale sull’accreditamento

  • artt. 1, commi 237-quater, 237-quinquies, 237-sexies, L.R. Campania n. 4/2011

    richiamati in tema di accreditamento e disciplina regionale dei rapporti con le strutture sanitarie

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    richiamato quale clausola tariffaria oggetto di nullità parziale nel primo grado

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

Massime di principio

  • Nel settore dell’assistenza sanitaria accreditata, il diritto alla remunerazione delle prestazioni presuppone una fattispecie a formazione progressiva composta da autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale; tali elementi sono tra loro funzionalmente collegati e non possono essere considerati isolatamente.
  • Quando il giudice di primo grado riconosce il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, i presupposti costitutivi su cui tale diritto si fonda rientrano nei limiti oggettivi del giudicato, anche se l’accertamento su alcuni di essi è stato implicito.
  • Se in primo grado una questione è stata effettivamente dibattuta tra le parti e il giudice vi ha dato risposta espressa o implicita, la mancata proposizione di uno specifico motivo di appello impedisce al giudice di secondo grado di riesaminarla d’ufficio.
  • L’esistenza del provvedimento di accreditamento e la validità degli accordi contrattuali, quando rilevanti come presupposti del credito, devono essere scrutinati alla luce del principio di devoluzione e dei limiti del giudicato, non potendo essere esclusi in appello se la relativa statuizione di primo grado non è stata impugnata in modo specifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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