Cassazione Civile, Ordinanza n. 27396/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la condanna del proprio assistito al pagamento di euro 91.876,89 per l'attività di assistenza e rappresentanza svolta in favore di una società. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale deducendo due motivi strettamente connessi: con il primo, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà denunciava la pretesa violazione delle regole inferenziali nella valutazione degli elementi documentali; con il secondo lamentava la nullità dell'ordinanza per motivazione apparente e per violazione degli artt. 81 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avesse deciso solo sulla base dei documenti prodotti e non delle sue deduzioni. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la controversia sull'an debeatur non rientrerebbe nell'art. 14 d.lgs. 150/2011.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare del controricorrente, ribadendo che la controversia sulla domanda di pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta soggetta al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o in generale l'an debeatur. Tuttavia ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso: il primo perché non denunciava un vero omesso esame di fatto, ma una censura alla valutazione inferenziale del materiale probatorio; il secondo perché la motivazione del provvedimento impugnato non era apparente, essendo stata fondata sull'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti e delle rispettive deduzioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
La controversia sulla domanda di pagamento dei compensi dell'avvocato resta soggetta al rito speciale anche se il cliente contesta l'esistenza del rapporto o l'an debeatur.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità dell'ordinanza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio poiché la motivazione era sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La controversia avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali dell'avvocato è soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente contesti il rapporto professionale o l'an della pretesa.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando in realtà contesta la valutazione logico-inferenziale delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione non è apparente se il giudice prende in considerazione la documentazione e le deduzioni di entrambe le parti e rende comprensibile il percorso argomentativo seguito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione probatoria del merito in un vizio di omesso esame o di nullità della motivazione senza indicare un reale deficit motivazionale.
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