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Sentenza

Sentenza del 23/06/2021 n. 18023 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA anno 2005 per contabilizzazione di operazioni ritenute inesistenti. La società impugnava per vizi formali (omessa motivazione, recepimento acritico del verbale della Guardia di Finanza, omessa comunicazione della data d'udienza d'appello) e per questioni relative alla ripartizione dell'onere della prova sulle fatture ritenute per operazioni inesistenti. In primo grado il ricorso era stato accolto; la CTR aveva invece riformato accogliendo l'appello dell'Agenzia. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi (tra cui nullità per mancata comunicazione dell'udienza via PEC, genericità dell'appello dell'Agenzia, errata ripartizione dell'onere della prova, motivazione insufficiente, omesso esame di fatti decisivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla documentazione acquisita non risulta provata la rituale comunicazione della data di trattazione dell'appello (mancano ricevute di accettazione/consegna PEC; l'attestazione della segreteria non è idonea e, peraltro, è stata disconosciuta). Tale omissione determina la nullità della sentenza di merito. Poiché però le questioni sottoposte implicano accertamenti di fatto (esame dell'efficacia probatoria della sentenza penale, valutazione dell'onere della prova sulle fatture contestate, esame di documenti non contestati), la Corte ha cassato la decisione e rinviato la causa alla CTR Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, per nuovo esame; le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 1-bis

    Norma applicata ratione temporis che disciplina la comunicazione telematica nel processo tributario (regime della PEC nel periodo considerato). La Corte afferma che, come nel processo civile, la comunicazione via PEC si perfeziona con la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna (o con la disponibilità del documento nella casella del destinatario).

  • D.M. Ministero delle Finanze 26 aprile 2012, art. 7

    la comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 del C.A.D. 2. La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per Il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore

    La regola tecnica chiarisce i momenti di perfezionamento della comunicazione via PEC: per la cancelleria la ricevuta di accettazione; per il destinatario la ricevuta di avvenuta consegna o la disponibilità nella casella. In mancanza di tali ricevute la comunicazione non può considerarsi provata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61

    Norme che impongono l'obbligo di comunicazione della data di udienza alle parti nel processo tributario e che, per il giudizio d'appello, garantiscono il diritto di difesa e il contraddittorio. L'omessa comunicazione determina nullità della decisione se non rispettata la funzione di garanzia.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40

    Norme tributarie richiamate in relazione alle modalità di accertamento e di esercizio dell'azione accertativa; richiamate nel contesto della contestazione circa la corretta applicazione dei criteri probatori dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Norma IVA richiamata in relazione alla contestazione di detrazioni relative a fatture ritenute inesistenti; utile nel profilo probatorio relativo alla deducibilità/detraibilità.

  • Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Norme sul riparto dell'onere della prova e sui mezzi di prova; richiamate per valorizzare la regola per cui l'Amministrazione deve fornire la prova degli elementi a sostegno delle presunzioni di operazioni inesistenti e poi il contribuente deve fornire la prova contraria.

  • D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6

    Norma tecnica richiamata relativamente al funzionamento della PEC, in particolare all'obbligo del gestore di fornire la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) che prova l'effettiva ricezione del messaggio nella casella del destinatario.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26773; Cass. sez. 1, 26 novembre 2018, n. 30532; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27496 e altre

    La Corte richiama precedenti secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC costituisce prova, fino a prova contraria, dell'avvenuta ricezione; inoltre la mancata comunicazione della data dell'udienza determina nullità della decisione, ma tale nullità non obbliga sempre alla retrocessione al giudice di merito se la decisione riguardasse solo questioni di diritto (principio della ragionevole durata del processo).

Massime di principio

  • La comunicazione di fissazione dell'udienza via PEC nel processo tributario è provata solo con la ricevuta di accettazione (per la cancelleria) e con la ricevuta di avvenuta consegna o con la disponibilità del documento nella casella del destinatario: in mancanza la comunicazione può considerarsi non effettuata.
  • L'onere di provare che una comunicazione telematica sia stata effettuata incombe su chi la afferma; chi eccepisce la mancata comunicazione non è onerato di provare l'evento negativo.
  • L'omessa comunicazione della fissazione dell'udienza, oltre i termini di legge (in genere almeno trenta giorni), costituisce violazione del diritto di difesa e determina la nullità della sentenza di merito.
  • La nullità per omessa comunicazione non comporta automaticamente la rimessione alla commissione regionale quando la decisione da adottare riguardi solo questioni di diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto (principio della ragionevole durata del processo); se invece sono necessari accertamenti di fatto si deve rinviare al giudice di merito.
  • Nel contenzioso sulle fatture sospette di operazioni inesistenti l'Amministrazione deve fornire la prova degli elementi che giustificano la presunzione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni.
  • Il giudice di merito deve esaminare le allegazioni documentali non contestate dall'Amministrazione; l'omesso esame di fatti documentali decisivi può costituire motivo di censura in sede di legittimità.
  • L'appello dell'Amministrazione deve essere sufficientemente specifico nel criticare la decisione di primo grado: la genericità dei motivi può incidere sull'ammissibilità o sulla fondatezza dell'appello.

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