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Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 21065 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero di maggiore IRPEF relativa all'anno 2000, sulla base dei maggiori ricavi accertati nei confronti della società di persone Immobiliari F. S.n.c., dei quali era stata imputata al contribuente la quota proporzionale alla sua partecipazione sociale. Dopo che la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Amministrazione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio ha però presentato domanda di definizione agevolata della lite e ha documentato la regolarità della procedura e il pagamento degli importi dovuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso rinunciato, il giudizio estinto e cessata la materia del contendere, poiché la controversia era stata regolarmente definita in via agevolata ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, convertito dalla L. n. 96 del 2017. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, sia perché l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva, sia perché la disciplina delle spese era compresa nella definizione agevolata. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017

    Definizione agevolata delle controversie tributarie

    La regolare presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti determinano la definizione della lite e consentono al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 378 c.p.c.

    Ha consentito al ricorrente di depositare una memoria per documentare l'intervenuta definizione agevolata e chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Contributo unificato aggiuntivo

    In caso di definizione agevolata della controversia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene regolarmente definita mediante una procedura legislativa di definizione agevolata, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza che il giudice debba esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • La definizione agevolata deve essere documentata con la prova della presentazione tempestiva della domanda, della sua regolarità e dell'integrale o corretto pagamento degli importi previsti.
  • L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente a una vittoria di merito del contribuente: il vantaggio deriva dalla chiusura della lite a condizioni agevolate.
  • In assenza di attività difensiva dell'Amministrazione e quando la disciplina della definizione agevolata regola già le spese, il giudice può non adottare alcuna pronuncia sulle spese processuali.
  • La definizione agevolata della lite può escludere il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

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