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Sentenza

Sentenza n. 2444/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - al giudicato costituito dalla sentenza n. 4143/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Di Lorenzo, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4390/2023, pubblicata in data 04/06/2024, notificata in data 06/12/2024, passata in giudicato; - nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202502596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente, con attribuzione di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre valide ragioni ostative all'esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo all'attivazione della Carta del docente e alla corresponsione di quanto dovuto per i tre anni scolastici indicati nel titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Ha accolto anche la richiesta di penalità di mora, fissandola secondo il parametro dell'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell'astreinte, e cessa con l'eventuale insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il compenso eventuale del Commissario, determinato in euro 500,00, e le spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e contributo unificato, sono posti a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto la fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, a norma della lett. e) del comma 4.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l'inadempimento o il ritardo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore

    La penalità di mora è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il TAR richiama il termine ne ante quem previsto per l'adempimento dell'amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
  • La penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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