Sentenza n. 472/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento comunicato dalla Prefettura di Caserta in data 26.06.2025 con il quale la stessa disponeva la revoca del nulla osta rilasciato in data 02/05/2023 in favore del lavoratore Uddin MD Salah.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato, motivata dall'incompletezza dell'asseverazione datoriale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per la sua assunzione, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha lamentato la mancata notificazione del preavviso di diniego e del provvedimento di revoca, con conseguente lesione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa, sostenendo che il contraddittorio avrebbe consentito di integrare la documentazione contestata. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, poiché la ragione effettiva della revoca — l'inidoneità dell'asseverazione a comprovare la capacità patrimoniale e assunzionale del datore di lavoro — sarebbe emersa soltanto dal preavviso di diniego. Infine, ha sostenuto che, essendo entrato legittimamente in Italia e avendo il datore di lavoro perso nelle more l'interesse all'assunzione, avrebbe avuto diritto a un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR e successivamente gli effetti dell'atto erano stati sospesi dal Consiglio di Stato in sede cautelare in ragione del pregiudizio prospettato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca perché l'asseverazione prodotta per il rilascio del nulla osta era priva dell'indicazione del numero di lavoratori che l'impresa avrebbe potuto assumere, elemento essenziale per verificare la capacità assunzionale. Il fatturato e il reddito di esercizio indicati nel documento non erano sufficienti, da soli, a dimostrare tale capacità in assenza del numero dei dipendenti già occupati. Secondo il TAR, l'asseverazione non costituisce una mera ricognizione di dati verificabili dall'amministrazione, ma comporta una valutazione sintetica dei parametri indicati dalla disciplina, tra cui capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipologia dell'attività, da esaminare in correlazione. La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale è stata respinta perché il ricorrente non ha dimostrato neppure in giudizio, mediante scritture contabili, certificazione camerale o altra documentazione, la capacità economica e assunzionale del datore di lavoro; non è quindi emersa la portata concretamente viziante dell'omissione partecipativa. È stata respinta anche la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone la valida instaurazione del rapporto di lavoro, esclusa nel caso concreto dal difetto originario di un elemento necessario per il nulla osta. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'orientamento giurisprudenziale applicato non fosse contrario ai parametri costituzionali, richiamando la natura eccezionale e la specificità delle procedure di legalizzazione del lavoro irregolare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.l. 73/2022
La verifica relativa alla capacità del datore di lavoro deve rispettare i criteri previsti per accertare la capacità patrimoniale e assunzionale dell'impresa.
circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022
Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame le verifiche in questione devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri: - capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; - equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione; - fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; - numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato; - tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa. In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre…
L'asseverazione deve indicare e valutare congiuntamente i parametri economici, patrimoniali, occupazionali e relativi all'attività dell'impresa; l'indicazione del numero dei dipendenti è necessaria per apprezzare la capacità assunzionale.
d.lgs. 286/1998
Il numero dei dipendenti già richiesti ai sensi della disciplina sull'immigrazione concorre ai parametri da considerare nell'asseverazione.
circolare n. 3836 del 2007
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è richiamato dal ricorrente, ma il TAR ne esclude l'applicabilità in assenza di una valida instaurazione del rapporto di lavoro.
Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 8576/2022
La giurisprudenza richiamata qualifica come legittima la disciplina applicata alla procedura, in ragione della sua natura eccezionale e della specificità stabilita dal legislatore.
Corte costituzionale, sentenze n. 150 e n. 209 del 2023
i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri, attesa la loro natura eccezionale, sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e dalla propria disciplina, discrezionalmente stabilita dal legislatore
La specificità delle procedure di legalizzazione del lavoro irregolare e la disciplina differenziata prevista dal legislatore non contrastano, secondo il richiamo operato dal TAR, con i parametri costituzionali.
Massime di principio
- L'asseverazione necessaria per il rilascio del nulla osta al lavoro dello straniero non è una mera rappresentazione riepilogativa di dati, ma una valutazione sintetica e complessiva della capacità del datore di lavoro, da compiere considerando in correlazione capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipologia dell'attività.
- L'asseverazione è inidonea a supportare il nulla osta quando omette l'indicazione del numero dei lavoratori già occupati e di quelli che l'impresa può assumere, poiché il solo fatturato o il solo reddito di esercizio non consentono di accertare la concreta capacità assunzionale.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento dell'atto quando il ricorrente non dimostri, neppure in giudizio, mediante documentazione idonea, che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito del procedimento.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione del rapporto di lavoro; non può essere riconosciuto quando il nulla osta è viziato ab origine dalla mancanza di un requisito essenziale per l'assunzione.
- Le procedure di legalizzazione del lavoro irregolare hanno natura eccezionale e possono essere disciplinate dal legislatore secondo regole specifiche, riferite alle peculiarità di ciascuna procedura.
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