Sentenza n. 487/2026 - Bari, Sezione U
per la condanna: al risarcimento dei danni ingiusti asseritamente patiti dalla ricorrente connessi al ritardo nell'adempimento al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ed agli ulteriori danni derivati dall’illegittima mancata esecuzione della sentenza, ovvero di quell'altra maggiore o minore misura da determinarsi in corso di causa, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria, ed in particolare dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche a titolo danno biologico, professionale, d'immagine, esistenziale e morale, a causa dell'illegittimo comportamento delle intimate Amministrazioni ed in particolare per la tardiva adozione del provvedimento di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, provvedimento adottato in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e ritardo nell'esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il diniego di revisione di un vincolo storico-artistico, cui era seguito un tardivo provvedimento di revisione
Esito
Favorevole al ricorrente (società proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento di complessivi € 9.784.500,00 per i danni asseritamente derivati dal ritardo dell'Amministrazione nell'eseguire il giudicato del Consiglio di Stato e dall'adozione tardiva del provvedimento di revisione del vincolo. Ha dedotto un danno patrimoniale di € 8.654.500,00, riferito alla perdita dei profitti dell'operazione immobiliare e dei benefici fiscali connessi al sisma bonus acquisti; un danno all'immagine commerciale di € 1.000.000,00; nonché un danno biologico di € 130.000,00 subito dall'amministratore unico e legale rappresentante, al quale una perizia psichiatrica aveva attribuito un disturbo post-traumatico da stress con invalidità permanente del 30%. La società ha sostenuto che l'inerzia amministrativa avesse paralizzato un'attività edilizia già autorizzata, determinato la risoluzione di contratti preliminari e compromesso la reputazione commerciale, incidendo altresì sulla libertà negoziale e sull'iniziativa economica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata solo in parte la domanda risarcitoria. Ha respinto la richiesta relativa al danno patrimoniale perché la società non ha fornito una prova chiara della genesi, dell'ammontare e del nesso causale delle perdite: la perizia di parte elencava ricavi potenziali senza dimostrare che il ritardo avesse definitivamente impedito la realizzazione del progetto; i contratti preliminari prodotti non dimostravano adeguatamente la causa delle risoluzioni; anche la perdita delle agevolazioni fiscali era priva di prova dei presupposti necessari per beneficiarne. Ha respinto anche il danno all'immagine, non essendo stati prodotti bilanci comparativi, prove della diffusione di notizie negative o elementi attestanti un calo di fiducia causalmente collegato al ritardo; la lesione della reputazione commerciale è stata qualificata come danno-conseguenza, non automatico. Ha invece riconosciuto il danno non patrimoniale biologico subito personalmente dall'amministratore, ritenendo attendibile la documentazione sanitaria e provato il nesso tra la vicenda amministrativa e una temporanea sofferenza psichica. Non ha tuttavia ritenuto dimostrata l'invalidità permanente del 30%, anche perché non risultavano ulteriori accertamenti dopo l'ultima visita presso il centro di salute mentale. Ha quindi riconosciuto soltanto un'invalidità temporanea parziale, quantificata in 330 giorni al 25%, sulla base del valore tabellare di € 115,00 giornalieri per l'inabilità temporanea totale, per un importo di € 9.487,50, arrotondato equitativamente a € 10.000,00, comprensivi forfettariamente dei costi degli accertamenti medici e delle spese varie. Il Ministero e la Soprintendenza sono stati condannati al pagamento della somma in favore dell'amministratore, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito fino al saldo. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente; le spese sono state compensate in parte e poste in parte a carico delle amministrazioni, con liquidazione di € 1.500,00 in favore della società, oltre accessori e metà del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 cod. civ.
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, inclusa l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento o del giudicato, è ricondotta allo schema della responsabilità aquiliana; devono essere provati danno, ingiustizia, nesso causale e dolo o colpa dell'Amministrazione.
art. 2697 cod. civ.
Il danneggiato deve provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, compresi l'esistenza e l'ammontare del danno; nell'azione risarcitoria opera pienamente il principio dispositivo e non il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.
art. 16, comma 1-septies, decreto-legge n. 63/2013, convertito nella legge n. 90/2013
Il richiamo al sisma bonus acquisti non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il diritto alle agevolazioni fiscali, essendo necessari la prova dei relativi presupposti e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della società e del suo rappresentante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione per il ritardo nell'esecuzione di un giudicato o nella conclusione di un procedimento ha natura aquiliana e richiede la prova congiunta dell'illegittimità della condotta, del danno ingiusto, del nesso causale e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
- Nell'azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione il danneggiato sopporta integralmente l'onere di provare l'esistenza, l'ammontare e il nesso causale del danno; il metodo acquisitivo applicabile all'azione di annullamento non attenua il principio dispositivo proprio della responsabilità.
- La mera indicazione di ricavi potenziali in una perizia di parte e la produzione di contratti preliminari non dimostrano, di per sé, il danno da mancata realizzazione di un'operazione immobiliare: occorre provare che la condotta amministrativa abbia concretamente e definitivamente impedito l'operazione e determinato le perdite richieste.
- Il danno alla reputazione commerciale è un danno-conseguenza, eventuale e non automatico, che deve essere provato mediante elementi concreti riferiti al suo effettivo verificarsi, quali la diffusione di notizie negative, il calo di fiducia o dati economici comparativi causalmente collegati alla condotta amministrativa.
- La documentazione sanitaria può provare un danno biologico temporaneo causalmente collegato alla vicenda amministrativa, ma la liquidazione dell'invalidità permanente richiede una dimostrazione specifica e attuale dei postumi stabilizzati; in mancanza, il risarcimento va limitato al periodo di invalidità temporanea provato o ragionevolmente stimato.
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