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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 290/2024 in data 2 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 290/2024, passata in giudicato, relativa all’accredito di € 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 3 aprile 2024 e il suo successivo passaggio in giudicato. Ha chiesto l’ordine di accredito delle somme, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre rilevato che il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni statali era decorso. Dopo un’ordinanza istruttoria che aveva imposto la regolarizzazione della copia informatica del certificato di passaggio in giudicato, il ricorrente ha depositato il documento corredato dall’asseverazione di conformità all’originale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero presso un domicilio digitale idoneo e l’omessa esecuzione dell’obbligo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 290/2024 entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo il pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato: il periodo decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in mancanza, con l’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato, nominato un commissario ad acta e applicato la misura pecuniaria prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sul dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato del Tribunale di Parma quale parametro per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La notificazione della sentenza all’Amministrazione presso un indirizzo PEC istituzionale qualificato come domicilio digitale dell’ente è idonea a far decorrere il termine previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
  • In presenza di un giudicato comprovato, di un obbligo amministrativo puntuale e dell’omesso adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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