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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il rigetto del Magistrato di sorveglianza relativo alla delibera del Consiglio di disciplina della Casa Circondariale che aveva inflitto a Capoluongo sette giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato elementi probatori incontrovertibili che attestavano un legittimo impedimento a presenziare al Consiglio di disciplina (preparativi per colonscopia documentati nella cartella clinica penitenziaria e annotazione a margine dell'atto di convocazione); (2) violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p., sostenendo che il merito non era stato esaminato e che andavano acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del reparto, richieste a supporto della propria versione dei fatti e idonee, secondo la difesa, a escludere la configurabilità dell'addebito disciplinare (art. 77 n.15 Ord. Pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'impugnazione non potesse trasformare questioni di merito in vizio di legittimità: ai sensi dell'art. 35-bis Ord. Pen. comma 4-bis la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo è ricorribile in Cassazione solo per violazione di legge, con controllo sulle motivazioni ammesso esclusivamente se la motivazione è inesistente o meramente apparente, cosa che non sussisteva. Quanto alla mancata acquisizione di prove decisive, la Corte ha affermato che la fattispecie dell'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. si applica al giudizio dibattimentale e non ai procedimenti camerali di sorveglianza; pertanto la censura era inammissibile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 35-bis

    La decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge; limita il riesame di merito in Cassazione e consente controllo di legittimità solo per vizio di legge o motivazione inesistente/meramente apparente.

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Imposizione dell'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale; la mancanza totale o apparente della motivazione può costituire violazione di legge rilevabile in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    La causa di ricorso prevista dall'art. 606 lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva) è riferita al giudizio dibattimentale e non è deducibile nei procedimenti camerali di sorveglianza; la lett. e) è richiamata in relazione ai vizi di legge ma non è stata ritenuta sussistente nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 495

    Consente l'acquisizione di documenti e atti rilevanti; la difesa aveva richiesto l'acquisizione delle registrazioni di videosorveglianza richiamando questa norma, ma la mancata acquisizione non è censurabile con il rimedio previsto per il dibattimento quando il procedimento è camerale.

  • Ordinamento penitenziario, art. 77

    Individua la fattispecie disciplinare contestata; la Corte non ha rimesso in discussione il merito della valutazione disciplinare sostanziale nel giudizio di legittimità limitato.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020 e altre

    Consolidata giurisprudenza secondo cui le cause di inammissibilità previste per il giudizio dibattimentale non si applicano ai procedimenti camerali, affermando la limitazione dei mezzi di impugnazione nei procedimenti di sorveglianza.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sorveglianza (rito camerale) la Cassazione può intervenire solo per violazione di legge; non è luogo per il riesame del merito o per censure che riguardano la valutazione delle prove, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • La mancata o tardiva deduzione di un legittimo impedimento davanti all'organo disciplinare può essere considerata inammissibile se sollevata per la prima volta in sede giudiziaria; è fondamentale documentare e proporre tempestivamente l'impedimento all'organo competente.
  • La censura per mancata acquisizione di una prova decisiva (art. 606 lett. d) c.p.p.) non è efficace nei procedimenti camerali di sorveglianza; per ottenere acquisizioni probatorie è necessario richiederle nelle sedi e nei termini appropriati o prevedere mezzi di impugnazione idonei.
  • Conservare e produrre documentazione clinica, richieste formali di accesso ad atti e registrazioni, e annotazioni scritte all'atto di convocazione è essenziale per far valere un legittimo impedimento o per difendersi dalle contestazioni disciplinari.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende; valutare attentamente le probabilità di successo e la correttezza formale delle censure prima di impugnare.

Testo integrale

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