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Ordinanza

Ordinanza n. 4403/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202506981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe A027 – Matematica e Fisica, nonché successivi decreti di approvazione e integrazione della graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania relativi all’approvazione e all’integrazione della graduatoria di merito del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, nella parte in cui il suo nominativo non era inserito. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il concorso era espressamente riferito al PNRR e che, pertanto, trovava applicazione l’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, il quale qualifica come parti necessarie dei giudizi disciplinati dalla disposizione le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR. Il ricorso e i motivi aggiunti erano stati notificati al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’articolazione regionale dell’amministrazione scolastica, ma non alle ulteriori amministrazioni statali coinvolte nell’attuazione dell’intervento PNRR.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle ulteriori amministrazioni statali titolari o coinvolte nell’intervento PNRR, in quanto parti necessarie del giudizio. Il Collegio ha richiamato l’art. 49 c.p.a., applicabile per espresso rinvio dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui tale disciplina introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Non ricorrendo i presupposti per omettere l’integrazione del contraddittorio — ossia la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso — il TAR ha assegnato alla parte ricorrente termine fino al 30 novembre 2026 per notificare il ricorso alle amministrazioni necessarie. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 14 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del cod. proc. amm.

    La disposizione introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR e impone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, salvo che il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.

  • art. 49 c.p.a.

    L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74.

    Quando il giudizio non è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.

  • art. 1, comma 4, lettera l), d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021

    È richiamato per individuare le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR.

  • art. 3, comma 8, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    È indicato quale base normativa del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a procedure concorsuali espressamente riferite all’attuazione del PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR sono parti necessarie del giudizio ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022.
  • Il litisconsorzio necessario previsto per i giudizi PNRR comporta l’obbligo di notificare il ricorso alle amministrazioni centrali titolari dell’intervento secondo le modalità previste per la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.
  • In mancanza della notificazione alle amministrazioni necessarie, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a., salvo che il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.
  • La mera notificazione del ricorso all’amministrazione che ha adottato l’atto e alle sue articolazioni territoriali non esaurisce l’obbligo di instaurazione del contraddittorio quando la disciplina speciale individua ulteriori amministrazioni centrali quali parti necessarie.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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