Ordinanza n. 1858/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per l’anno 2024, di n. 1.634 allievi finanzieri, notificato in data 12 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.634 allievi finanzieri, motivato dalla ritenuta sussistenza di allergie alimentari escludenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, contestando la valutazione medico-legale posta a fondamento della propria inidoneità al servizio. In precedenza il TAR aveva disposto una verificazione; l'organismo incaricato ha tuttavia dichiarato di non poterla eseguire per mancanza di uno specialista e di presidi diagnostici idonei. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale di merito, pubblicata il 12 novembre 2025. Il ricorrente ha documentato di essere utilmente inserito nella graduatoria, alla posizione n. 183 dei posti riservati al Contingente Ordinario – cittadini italiani non specializzati. Il giudizio cautelare richiede quindi un nuovo accertamento tecnico sulla sussistenza della causa di esclusione prevista dal titolo V, lettera b), del decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, consistente in allergie alimentari con prick test debolmente positivi per arachidi e pesca.
La decisione
Il TAR ha adottato un'ordinanza interlocutoria e istruttoria, senza definire l'istanza cautelare. Ha ritenuto, allo stato, non fondata l'eccezione di improcedibilità, poiché il ricorrente risulta utilmente inserito nella graduatoria finale di merito, nonostante l'esclusione precedentemente disposta. Ha sostituito il precedente organismo di verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., disponendo la nomina, presso il Collegio Medico Legale della Difesa, di una commissione composta da tre ufficiali medici, di cui uno specialista allergologo. La commissione dovrà verificare se la condizione medica indicata nel provvedimento impugnato integri la causa escludente prevista dalla disciplina concorsuale. L'ordinanza stabilisce termini per la notificazione del provvedimento, la trasmissione della documentazione sanitaria, la nomina della commissione, lo svolgimento della verificazione e il deposito della relazione; garantisce inoltre la preventiva comunicazione delle operazioni sia al ricorrente sia all'Amministrazione e la possibilità di assistenza di un sanitario per entrambe le parti. Il TAR ha altresì ordinato all'Amministrazione di chiarire perché il ricorrente continui a figurare nella graduatoria pur essendo stato escluso. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre la verificazione e di individuare o sostituire l'organismo verificatore quando occorra un accertamento tecnico specialistico sui fatti rilevanti per la decisione.
Titolo V, lettera b), decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza
Allergie alimentari con prick test debolmente positivi per arachidi e pesca
Individua la causa di inidoneità medica la cui concreta sussistenza deve essere accertata dalla nuova commissione di verificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Quando il primo organismo incaricato della verificazione dichiara di non poter eseguire l'accertamento per carenza di specializzazione o di strumenti diagnostici, il giudice amministrativo può sostituirlo e disporre la nomina di un organismo dotato delle competenze tecniche necessarie, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.
- L'inserimento del candidato nella graduatoria finale di merito, nonostante un precedente provvedimento di esclusione, può rendere non fondata allo stato l'eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria, quando tale inserimento mantenga attuale l'interesse alla decisione sull'esclusione.
- Nella verificazione medico-legale disposta in un giudizio amministrativo devono essere assicurati il contraddittorio tecnico, la preventiva comunicazione delle operazioni alle parti e la possibilità per ciascuna di farsi assistere da un proprio sanitario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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