Sentenza del 03/08/2020 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'intimazione di pagamento lamentando la mancata/notificazione irregolare delle cartelle esattoriali (sostenendo che le notifiche erano state effettuate da una società privata, S. S.p.A. e T. P., in violazione dell'art. 4, comma 5, D.lgs. 261/1999) e eccepiva altresì la prescrizione del credito. L'Agenzia produceva le ricevute di notifica e sosteneva l'inammissibilità del ricorso una volta dimostrata la notifica dell'atto presupposto; in sede di istruttoria il contribuente presentava memoria ex art. 32 D.lgs. 546/1992 ribadendo l'inesistenza giuridica delle notifiche operate da operatore privato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha dichiarato cessata la materia del contendere per la cartella n. 0XX2008000XX (per intervenuto stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018) e, per le restanti cartelle, ha accolto l'appello dell'Ufficio (Agenzia), ribaltando la pronuncia di primo grado che aveva dato ragione al contribuente sulla presunta nullità/inesistenza delle notifiche. La CTR ha ritenuto non fondata l'eccezione di inesistenza assoluta delle notifiche nel periodo considerato (post 30/4/2011 e ante L.124/2017) e ha altresì rigettato la richiesta generica di esibizione degli originali per le fotocopie prodotte, rilevando i limiti della censura generica. Spese compensate in entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.lgs. 261/1999, art. 4, comma 5
"Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 ... al fornitore del servizio universale Poste Italiane, gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative"
La norma originaria attribuiva a Poste Italiane la riserva per determinate notificazioni amministrative; la CTR ha valutato la portata delle modifiche normative successive e la rilevanza temporale (periodo post 30/4/2011 e ante L.124/2017) per decidere sulla validità delle notifiche operate da soggetti diversi.
D.lgs. 58/2011, art. 1, comma 4
La novella del 30/4/2011 ha limitato l'ambito dei "servizi affidati in esclusiva" ridimensionando la riserva di Poste per alcune notificazioni; la CTR ha considerato che nel periodo successivo a tale modifica le questioni giurisprudenziali pendenti hanno riguardato principalmente atti processuali, ma che per le cartelle tributarie la notifica aveva effetti diversi rispetto agli atti processuali.
Legge 124/2017 (liberalizzazione dei servizi postali)
La CTR ha posto il periodo del caso fra la modifica del 2011 e la liberalizzazione del 2017, ritenendo che la giurisprudenza sul tema non imponga automaticamente l'inesistenza delle notifiche amministrative operate da operatori privati in tale fase.
D.lgs. 546/1992, art. 24, comma 2
La norma disciplina l'integrazione dei motivi di ricorso dopo deposito di documenti da parte della controparte; la CTR ha ritenuto che la memoria del contribuente non abbia introdotto una causa petendi nuova ma abbia precisato un vizio (irritualità della notifica) già dedotto nel ricorso.
D.lgs. 546/1992, art. 32
Rinvio alla facoltà di produrre memorie illustrative; utilizzata nel procedimento per contestare la qualificazione dell'operatore che ha eseguito le notifiche.
Codice di procedura civile, art. 140 c.p.c.
Richiamato in ordine alle notifiche effettuate mediante deposito presso la casa comunale; la CTR ha ritenuto che fosse stata inviata la raccomandata che comunicava il deposito, risolvendo la censura in tal senso.
DPR 600/1973, art. 60
Contestazione relativa alla cartella n. 0XX2008000XX è stata assorbita dalla cessazione della materia del contendere per quella cartella.
D.L. 119/2018, art. 4 (stralcio)
Ha determinato lo stralcio della cartella 0XX2008000XX con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto a quella posizione.
Massime di principio
- Una censura generica di "mancata notifica" consente di contestare in fase istruttoria anche vizi più specifici della notifica; non sempre l'invocata violazione relativa all'operatore postale determina automaticamente l'inesistenza dell'atto amministrativo.
- Per le notifiche eseguite nel periodo compreso tra la modifica del 2011 e la liberalizzazione del 2017 la giurisprudenza distingue tra atti processuali e atti amministrativi: l'irregolarità dell'operatore postale non comporta sempre l'inesistenza della notifica delle cartelle tributarie.
- Le fotocopie delle ricevute di notifica hanno valore probatorio; chi le contesta deve formulare un disconoscimento immediato, puntuale e motivato indicando gli aspetti specifici in cui la copia diverge dall'originale, pena la non accoglibilità della domanda di esibizione degli originali.
- L'integrazione dei motivi dopo il deposito di documenti dalla controparte è ammessa nei termini e forme previsti dall'art. 24 D.lgs. 546/1992; tuttavia, se il motivo nuovo è in realtà una specificazione di una censura già dedotta, può essere ammesso anche in forma di memoria entro i termini processuali appropriati.
- Verificare sempre l'eventuale cessazione della materia del contendere per provvedimenti legislativi (es. stralcio) che possono estinguere singole posizioni prima della decisione di merito.
- Sul tema della prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle, accertare il termine applicabile (e le eventuali interruzioni) e produrre documenti che attestino gli atti interruttivi; la giurisprudenza e l'Ufficio possono sostenere anche termini decennali a seconda della fattispecie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ago 2020Sentenza del 03/08/2020 n. 551 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 ago 2020Sentenza del 03/08/2020 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 ago 2020Sentenza del 03/08/2020 n. 1546 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 ago 2020Sentenza del 04/08/2020 n. 16663 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ago 2020Sentenza del 04/08/2020 n. 16662 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ago 2020Sentenza del 04/08/2020 n. 16661 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →