Sentenza del 03/08/2020 n. 551 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazione atto Agenzia Entrete Riscossione - Legittimazione passiva - Sussiste - Chiamata in causa - Possibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico ricevuto a seguito di un accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pisa, lamentando che la notifica dell'atto presupposto era avvenuta in luogo diverso dalla sua residenza pro-tempore. Il ricorso era stato notificato solo all'Agente della Riscossione. L'Agente della Riscossione ha eccepito l'inammissibilità per trattarsi di mera comunicazione non ricompresa nell'art. 19 D.lgs. 546/1992 e ha dedotto di non avere legittimazione a contestare la validità della notifica dell'atto presupposto, chiedendo autorizzazione a chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate. In primo grado la Commissione ha accolto il ricorso perché l'Agente non aveva prodotto l'atto presupposto con prova della corretta notificazione. In appello l'Agenzia resistente ha invece rappresentato di avere richiesto l'estensione del contraddittorio all'Ufficio che aveva emesso l'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha disposto la remissione degli atti alla Commissione Provinciale di Pisa ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), D.lgs. 546/1992, perché in primo grado non era stato regolarmente integrato il contraddittorio: l'Agente della Riscossione aveva chiesto fin dalla costituzione l'autorizzazione a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate di Pisa ai sensi dell'art. 23, comma 3, D.lgs. 546/1992, ma tale chiamata non era stata autorizzata, rendendo monco il contraddittorio su una censura relativa all'atto presupposto. La Corte ha quindi ordinato che la Commissione Provinciale proceda a riassumere il giudizio autorizzando la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Pisa. Spese compensate per entrambi i gradi.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992, art. 19
L'Agente della Riscossione aveva eccepito che l'avviso impugnato non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19; la giurisprudenza e la Commissione di primo grado hanno invece considerato impugnabile la cartella o atto equipollente e hanno valutato che il vizio relativo alla notifica dell'atto presupposto incide sulla validità dell'atto successivo.
D.lgs. 546/1992, art. 23 comma 3
Consente all'Agente della Riscossione, quando non abbia legittimazione a difendersi su vizi dell'atto presupposto, di chiedere l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore (Agenzia delle Entrate). Nel caso di specie l'Agente aveva richiesto tale autorizzazione, che però non era stata autorizzata in primo grado, con conseguente carenza del contraddittorio.
D.lgs. 546/1992, art. 59 comma 1 lett. b
Consente alla Commissione Regionale, in caso di vizio processuale o insufficienza del contraddittorio, di disporre la remissione degli atti alla Commissione Provinciale per integrazione del contraddittorio o per altri provvedimenti procedurali; applicata per ordinare l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ufficio che ha emesso l'atto presupposto.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare indifferentemente l'atto davanti all'ente impositore o all'agente della riscossione, scegliendo in base alla propria convenienza, senza che si configuri un litisconsorzio necessario tra gli enti.
- Se il ricorso è fondato su un vizio dell'atto presupposto (es. notifica inesatta dell'accertamento), tale vizio può comportare la nullità dell'atto successivo di riscossione; l'agente della riscossione che non possa contraddire su tale vizio ha la facoltà di chiamare in causa l'ente che ha emesso l'atto presupposto ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 546/1992.
- La mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore quando richiesta dall'agente può rendere incompleto il contraddittorio e giustificare la rimessione degli atti alla Commissione di primo grado per integrare il contraddittorio.
- In caso di pronunce in rito volte a integrare il contraddittorio o a regolarizzare la composizione delle parti, è possibile la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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