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Sentenza

Sentenza del 03/08/2020 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di estratti di ruolo relativi a due cartelle di pagamento per presunta omessa/irregolare notifica delle cartelle e domanda di accertamento della prescrizione/decadenza del credito. Il ricorrente contestava la mancata osservanza delle modalità di notifica in caso di irreperibilità (art. 140 c.p.c.) e deduceva la prescrizione e/o la decadenza dall'azione di riscossione; la resistente depositava fotocopie delle cartelle con attestazione di conformità e sostenne che il contribuente conosceva il debito già dal 27/08/2012 per una proposta di compensazione (art. 28-ter), oltre a richiamare l'annullamento ex lege di una cartella ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018.

La decisione

La CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alla cartella relativa all'ICI (annullata ex lege ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018). Quanto alla cartella relativa a IRPEF 2001 (n. 0XX20060001XX), ha accolto l'appello: ha ritenuto la notifica invalida per non aver rispettato le formalità previste per l'irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. come interpretato dalla Corte Cost. n. 258/2012) anche se la notifica era avvenuta prima della pronuncia costituzionale, ha riconosciuto la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 per il credito relativo e ha annullato la cartella; ha disposto la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 258/2012

    Ha dichiarato incostituzionalità parziale dell'art. 26 DPR 602/73: per l'irreperibilità 'relativa' le cartelle devono seguire le modalità dell'art. 140 c.p.c.; la pronuncia ha efficacia retroattiva nei rapporti non definitivamente esauriti e quindi può incidere su notifiche eseguite prima della pronuncia se il rapporto non è consolidato.

  • art. 140 c.p.c.

    Stabilisce le formalità per la notifica in caso di irreperibilità relativa (deposito all'ufficio comunale, affissione avviso alla porta, invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento); tutti gli adempimenti sono necessari per perfezionare la notifica.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    Normava le notifiche delle cartelle; nella parte censurata dalla Consulta determinava una disparità di trattamento rispetto agli atti di accertamento; la giurisprudenza ha ritenuto che, dopo la declaratoria di illegittimità, le notifiche in ipotesi di irreperibilità relativa debbano rispettare art. 140 c.p.c.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Richiamato dalle norme sulla notifica: la Corte Costituzionale ha chiarito che le modalità previste da tale articolo si possono applicare alle cartelle solo nell'ipotesi di irreperibilità assoluta, non in quella relativa.

  • art. 25 D.P.R. 602/1973

    Prevede la decadenza dell'agente della riscossione dal potere di riscuotere se le cartelle non sono state notificate nei termini; il giudice ha riconosciuto la decadenza in presenza di notifica invalida.

  • art. 4 D.L. 119/2018

    Norma sul cd. 'stralcio' delle cartelle con partite sotto 1.000 euro afferite a ruoli affidati all'Agente fino al 31.12.2010: ha determinato l'annullamento ex lege della cartella ICI nel caso concreto.

  • art. 28-ter D.P.R. 602/1973

    La proposta di compensazione notificata può mettere il contribuente a conoscenza del debito e, se validamente notificata, può avere efficacia interruttiva della prescrizione; tuttavia la conoscenza non sostituisce la necessità della regolare notifica ai fini di decadenze e di efficacia di atti di riscossione.

  • d.lgs. n. 546/1992 (art. 19 e art. 21)

    Art. 19 disciplina l'impugnazione degli atti: Sezioni Unite (Cass. n. 19704/2015) hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche quando l'atto originario non è stato regolarmente notificato; art. 21 fissa i termini per l'impugnazione degli atti impositivi.

  • art. 156 c.p.c., comma 3

    Prevede che la nullità non possa essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; la Corte e la giurisprudenza applicano il principio con riguardo all'effettività della conoscenza, ma non esclude automaticamente l'accertamento dell'invalidità della notifica se le formalità richieste non sono state rispettate.

  • Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 19704/2015

    Ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di impugnare estratti di ruolo quando il titolo originario non è stato validamente notificato; favorisce l'ampio esercizio della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Se la notifica di una cartella è avvenuta in ipotesi di irreperibilità 'relativa', va verificato il rispetto di tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. (deposito, affissione alla porta, invio e ricezione della raccomandata informativa): la mancanza anche di uno solo di tali adempimenti rende la notifica invalida.
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 produce effetti retroattivi sui rapporti non definitivamente esauriti: dunque notifiche anteriori alla pronuncia possono essere ritenute invalide se il rapporto non si è consolidato.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile anche quando il contribuente è venuto a conoscenza del debito tramite atti non validamente notificati; le Sezioni Unite consentono una tutela 'anticipata' e non impongono l'obbligo di impugnare subito l'atto non regolare entro i termini dell'atto successivo.
  • La notifica di una proposta di compensazione o di altri atti che danno 'conoscenza' del debito può interrompere la prescrizione se validamente notificata, ma non supplisce alla regolarità formale richiesta per le notifiche delle cartelle in relazione a decadenze dell'agente della riscossione.
  • Per ottenere la produzione degli originali quando sono state depositate copie conformi dell'Agente della Riscossione, il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato; un disconoscimento generico non obbliga il giudice a ordinare l'esibizione degli originali.
  • In caso di esito parziale favorevole al contribuente (es.: cessata materia del contendere su una cartella e annullamento dell'altra) il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
  • Quando sia intervenuta una norma di annullamento ex lege (es. art. 4 D.L. 119/2018), il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere rispetto agli atti ricadenti nel perimetro della norma.

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