Sentenza del 03/08/2020 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di estratti di ruolo relativi a due cartelle di pagamento per presunta omessa/irregolare notifica delle cartelle e domanda di accertamento della prescrizione/decadenza del credito. Il ricorrente contestava la mancata osservanza delle modalità di notifica in caso di irreperibilità (art. 140 c.p.c.) e deduceva la prescrizione e/o la decadenza dall'azione di riscossione; la resistente depositava fotocopie delle cartelle con attestazione di conformità e sostenne che il contribuente conosceva il debito già dal 27/08/2012 per una proposta di compensazione (art. 28-ter), oltre a richiamare l'annullamento ex lege di una cartella ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018.
La decisione
La CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alla cartella relativa all'ICI (annullata ex lege ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018). Quanto alla cartella relativa a IRPEF 2001 (n. 0XX20060001XX), ha accolto l'appello: ha ritenuto la notifica invalida per non aver rispettato le formalità previste per l'irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. come interpretato dalla Corte Cost. n. 258/2012) anche se la notifica era avvenuta prima della pronuncia costituzionale, ha riconosciuto la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 per il credito relativo e ha annullato la cartella; ha disposto la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n. 258/2012
Ha dichiarato incostituzionalità parziale dell'art. 26 DPR 602/73: per l'irreperibilità 'relativa' le cartelle devono seguire le modalità dell'art. 140 c.p.c.; la pronuncia ha efficacia retroattiva nei rapporti non definitivamente esauriti e quindi può incidere su notifiche eseguite prima della pronuncia se il rapporto non è consolidato.
art. 140 c.p.c.
Stabilisce le formalità per la notifica in caso di irreperibilità relativa (deposito all'ufficio comunale, affissione avviso alla porta, invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento); tutti gli adempimenti sono necessari per perfezionare la notifica.
art. 26 D.P.R. 602/1973
Normava le notifiche delle cartelle; nella parte censurata dalla Consulta determinava una disparità di trattamento rispetto agli atti di accertamento; la giurisprudenza ha ritenuto che, dopo la declaratoria di illegittimità, le notifiche in ipotesi di irreperibilità relativa debbano rispettare art. 140 c.p.c.
art. 60 D.P.R. 600/1973
Richiamato dalle norme sulla notifica: la Corte Costituzionale ha chiarito che le modalità previste da tale articolo si possono applicare alle cartelle solo nell'ipotesi di irreperibilità assoluta, non in quella relativa.
art. 25 D.P.R. 602/1973
Prevede la decadenza dell'agente della riscossione dal potere di riscuotere se le cartelle non sono state notificate nei termini; il giudice ha riconosciuto la decadenza in presenza di notifica invalida.
art. 4 D.L. 119/2018
Norma sul cd. 'stralcio' delle cartelle con partite sotto 1.000 euro afferite a ruoli affidati all'Agente fino al 31.12.2010: ha determinato l'annullamento ex lege della cartella ICI nel caso concreto.
art. 28-ter D.P.R. 602/1973
La proposta di compensazione notificata può mettere il contribuente a conoscenza del debito e, se validamente notificata, può avere efficacia interruttiva della prescrizione; tuttavia la conoscenza non sostituisce la necessità della regolare notifica ai fini di decadenze e di efficacia di atti di riscossione.
d.lgs. n. 546/1992 (art. 19 e art. 21)
Art. 19 disciplina l'impugnazione degli atti: Sezioni Unite (Cass. n. 19704/2015) hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche quando l'atto originario non è stato regolarmente notificato; art. 21 fissa i termini per l'impugnazione degli atti impositivi.
art. 156 c.p.c., comma 3
Prevede che la nullità non possa essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; la Corte e la giurisprudenza applicano il principio con riguardo all'effettività della conoscenza, ma non esclude automaticamente l'accertamento dell'invalidità della notifica se le formalità richieste non sono state rispettate.
Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 19704/2015
Ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di impugnare estratti di ruolo quando il titolo originario non è stato validamente notificato; favorisce l'ampio esercizio della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Se la notifica di una cartella è avvenuta in ipotesi di irreperibilità 'relativa', va verificato il rispetto di tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. (deposito, affissione alla porta, invio e ricezione della raccomandata informativa): la mancanza anche di uno solo di tali adempimenti rende la notifica invalida.
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 produce effetti retroattivi sui rapporti non definitivamente esauriti: dunque notifiche anteriori alla pronuncia possono essere ritenute invalide se il rapporto non si è consolidato.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile anche quando il contribuente è venuto a conoscenza del debito tramite atti non validamente notificati; le Sezioni Unite consentono una tutela 'anticipata' e non impongono l'obbligo di impugnare subito l'atto non regolare entro i termini dell'atto successivo.
- La notifica di una proposta di compensazione o di altri atti che danno 'conoscenza' del debito può interrompere la prescrizione se validamente notificata, ma non supplisce alla regolarità formale richiesta per le notifiche delle cartelle in relazione a decadenze dell'agente della riscossione.
- Per ottenere la produzione degli originali quando sono state depositate copie conformi dell'Agente della Riscossione, il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato; un disconoscimento generico non obbliga il giudice a ordinare l'esibizione degli originali.
- In caso di esito parziale favorevole al contribuente (es.: cessata materia del contendere su una cartella e annullamento dell'altra) il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
- Quando sia intervenuta una norma di annullamento ex lege (es. art. 4 D.L. 119/2018), il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere rispetto agli atti ricadenti nel perimetro della norma.
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