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Sentenza

Sentenza del 04/08/2020 n. 16663 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugna l'avviso di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta di registro relativo alla sentenza di usucapione del Tribunale di Napoli (27.3.2008). Denuncia la mancata allegazione della sentenza all'avviso (art. 7 L. 212/2000), la mancata indicazione della base imponibile determinata ai sensi del DPR 131/1986 art. 51, comma 2, e, in via subordinata, la mancata motivazione della CTR in relazione all'applicazione del criterio del valore venale in comune commercio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale: l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato in quanto richiamava la sentenza di usucapione, atto che il contribuente doveva presumibilmente conoscere; non era quindi necessaria l'allegazione della sentenza all'atto impositivo. La contestazione sulla mancata indicazione della base imponibile è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata trasmissione dell'atto impugnato in cassazione. In ogni caso la Corte ha ribadito che le sentenze di accertamento dell'usucapione sono soggette all'imposta di registro secondo la tariffa per gli atti traslativi a titolo oneroso e la base imponibile va determinata con le regole previste per tali atti. Il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1

    L'obbligo di allegazione di documenti agli atti di accertamento riguarda solo gli atti non conosciuti o non conoscibili dal contribuente; se l'avviso richiama e indica gli estremi di un atto presumibilmente noto (es. sentenza pubblica), ciò soddisfa l'onere motivazionale senza necessità di allegazione.

  • DPR n. 131 del 1986, articolo 51, comma 2

    La determinazione della base imponibile deve seguire le regole previste per le compravendite immobiliari (valore venale in comune commercio), ma l'applicazione pratica va valutata secondo le modalità previste dalla tariffa e dalla normativa collegata agli atti traslativi.

  • DPR n. 131 del 1986, tariffa allegata, articolo 8, nota 2 bis

    La tariffa dispone che le sentenze che accertano l'acquisto per usucapione sono soggette all'imposta di registro secondo la stessa tariffa e l'aliquota degli atti traslativi della proprietà a titolo oneroso.

  • Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, articolo 23 (convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154)

    Ha inserito la nota II bis nella tariffa del DPR 131/1986 che ha assimilato la registrazione delle sentenze di usucapione alla tassazione prevista per i trasferimenti immobiliari onerosi.

  • DPR n. 131 del 1986, articolo 53, comma 1

    Rilevato nella rubrica del motivo subordinato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una carenza motivazionale della CTR idonea a far prevalere il ricorso, soprattutto per carenza di specificità e per mancata produzione dell'atto impugnato.

  • DPR n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in dispositivo per attestare l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato nella misura prevista quando ricorrente soccombente, se dovuto.

Massime di principio

  • Se l'ufficio tributario richiama in motivazione un atto pubblicamente conosciibile (es. sentenza di un tribunale), non è sempre necessario allegare l'atto all'avviso: il richiamo agli estremi può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione ai sensi della L. 212/2000 art. 7.
  • Le sentenze che accertano l'acquisto per usucapione sono soggette all'imposta di registro secondo la tariffa applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso; quindi la base imponibile deve essere determinata con le regole previste per i trasferimenti immobiliari (valore venale in comune commercio, secondo DPR 131/1986).
  • In cassazione è essenziale rispettare l'onere di specificità: se si censura la congruità o la motivazione di un atto impositivo occorre produrre o trascrivere l'atto impugnato per permettere alla Corte di verificare le censure; la mancata allegazione può rendere il motivo inammissibile.
  • La conversione normativa e le note tariffarie (es. nota II bis) possono assimilare fattispecie diverse (usucapione) ai regimi fiscali dei trasferimenti onerosi: occorre verificare la tariffa applicabile e la relativa modalità di calcolo della base imponibile.
  • Le contestazioni formali sull'indicazione della base imponibile nell'avviso vanno valutate alla luce della motivazione complessiva: se l'avviso riporta gli estremi della sentenza e i presupposti di fatto e diritto, la mancanza di un documento allegato non implica automaticamente l'illegittimità dell'atto.

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