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Sentenza

Sentenza del 03/08/2020 n. 1546 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Dazi all'importazione - Richiesta di rimborso - Nulla osta allo svincolo della fideiussione prestata a garanzie delle accise - Analogo presupposto per esonero da dazi e accise - Diniego del rimborso - Legittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso dei dazi doganali (€155.441,00) pagati per l'importazione di olio greggio di palma, dedotta per la destinazione del prodotto a usi tecnici/industriali non alimentari (produzione di energia elettrica). L'olio era stato temporaneamente stoccato presso serbatoi di terzi (I. spa a Fasano) per problemi di capienza e successivamente trasferito al deposito fiscale della società a Pisticci. L'Ufficio ha negato il rimborso per presunta tardività della richiesta, vizi formali nelle bollette, mancata vigilanza/suggellamento dei serbatoi e potenziale sostituzione del prodotto, nonché richiamando norme poi abrogate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e ha confermato la sentenza della CTP di Taranto: è stato riconosciuto il diritto al rimborso dei dazi per €155.441,00 (più interessi come disposto in primo grado) in favore della T. V. spa. La CTR ha ritenuto che sussistessero circostanze eccezionali che giustificavano il decorso del termine annuale e che dalla documentazione emergesse la destinazione particolare dell'olio alla produzione di energia elettrica (attestazioni degli uffici doganali, verbali di estrazione e nulla osta allo svincolo della fideiussione per le accise). Non è stata riscontrata frode né manifesta negligenza da parte della società. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio (importo liquidato in dispositivo).

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) - art. 239

    Stabilisce il termine annuale per la richiesta di rimborso a decorrere dalla comunicazione dei dazi, ma prevede che l'autorità doganale possa autorizzare il superamento del termine in casi eccezionali debitamente giustificati; applicato per giustificare la tardività della richiesta alla luce della particolarità della vicenda.

  • Regolamento CE n. 450/2008

    art. 186 (abrogazione), art. 166, art. 188 par. 2

    Richiamato per segnalare che alcune disposizioni citate dall'Ufficio (art. 82 del previgente CDC) erano state abrogate; contiene norme successive sul regime di vigilanza e condizioni per esoneri/rimborsi.

  • Disposizioni di applicazione del Codice (DAC)

    artt. 899-903, art. 900 co.1 lett. l), art. 294

    Gli artt. 900-903 elencano ipotesi di rimborso; l'art. 899 consente all'autorità doganale di accordare rimborsi o sgravi in situazioni particolari in assenza di frode o manifesta negligenza; usato come base giuridica per concedere il rimborso nel caso concreto. Art. 294 disciplina autorizzazioni a destinazione particolare con efficacia retroattiva.

  • Regolamento CEE n. 2213/92 (art. 82 citato dall'Ufficio)

    Era richiamato dall'Ufficio in motivazione al diniego, ma il Collegio ha osservato che tale disposizione era stata abrogata e non poteva costituire base del diniego.

  • Tariffa Doganale Comune

    Richiamata dall'Ufficio per sostenere la natura tariffaria distinta dell'olio per uso alimentare; il Collegio ha ritenuto che la destinazione particolare documentata escludesse l'applicazione del dazio.

Massime di principio

  • La prova documentale della destinazione particolare (verbali di estrazione/trasferimento, registri fiscali, nulla osta allo svincolo della fideiussione per le accise) prevale su vizi formali delle bollette se non emerge frode o manifesta negligenza.
  • L'autorità doganale può autorizzare il superamento del termine annuale per la richiesta di rimborso in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la tardività (es. destinazione accertata successivamente al pagamento e al trasferimento temporaneo in depositi terzi).
  • Lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia delle accise, quando rilasciato da uffici competenti che attestano la destinazione non alimentare, costituisce un elemento probatorio rilevante anche ai fini dell'esonero/del rimborso dei dazi, essendo condiviso il presupposto sostanziale (destinazione particolare).
  • Irregolarità formali (mancato suggellamento, incompletezza di bolletta) non impediscono automaticamente il rimborso se la sostanza delle operazioni e i controlli documentali dimostrano la destinazione corretta e non vi è prova di sostituzione o frode.
  • Le amministrazioni non possono fondare dinieghi su norme abrogate; occorre verificare la normativa vigente al tempo dei fatti.
  • Per ottenere un rimborso in casi analoghi è importante presentare tempestivamente, non solo la richiesta, ma anche tutta la documentazione che attesti la destinazione finale ed eventuali attestazioni/verbali degli uffici doganali che hanno effettivamente verificato il trasferimento e l'utilizzo.

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