Cassazione Civile, Ordinanza n. 05945/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di pace di Siena un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del testo unico sull'immigrazione. L'opposizione era stata rigettata con ordinanza. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi, da un lato la violazione di varie disposizioni del d.P.R. n. 445/2000, del TUI e dell'art. 8 CEDU, lamentando che il provvedimento impugnato fosse sostanzialmente privo di motivazione e non avesse esaminato le specifiche censure svolte in opposizione, in particolare quelle relative alla propria situazione familiare e lavorativa in Italia, all'assenza di legami con il Paese di origine e alla contestazione della pericolosità sociale desunta da precedenti penali risalenti; dall'altro la nullità dell'ordinanza per omessa pronuncia sui motivi di opposizione ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la tardiva costituzione delle amministrazioni intimate, perché effettuata con un atto che non poteva valere come controricorso, mancando l'esposizione dei motivi di diritto richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e dal combinato disposto con l'art. 370 c.p.c. Nel merito, ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i due motivi del ricorso, affermando che la motivazione del provvedimento del Giudice di pace era solo apparente, poiché si riduceva a una formula meramente assertiva sull'esistenza dei requisiti di legge, senza dare conto delle specifiche contestazioni mosse dal ricorrente. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Siena, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 150/2001
indica il rito dell'opposizione avverso il decreto di espulsione esaminato dal giudice di pace.
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
costituisce la base legale del decreto di espulsione prefettizia impugnato.
art. 370 c.p.c.
la costituzione dell'intimato, se non mediante controricorso tempestivo e completo, non è idonea a svolgere le difese nel giudizio di cassazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il controricorso deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto; la sua mancanza comporta inammissibilità dell'atto.
art. 112 c.p.c.
la mancata pronuncia sui motivi di opposizione integra il vizio denunciato dal ricorrente.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale'; una motivazione solo apparente non è sufficiente.
artt. 13 e 19 d.lgs. n. 286/1998
sono richiamati come norme rilevanti nella verifica dei presupposti e dei limiti dell'espulsione.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
norma invocata dal ricorrente a sostegno delle doglianze contro il decreto di espulsione.
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti di pericolosità posti a base dell'espulsione.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione dei presupposti espulsivi.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della situazione personale e familiare.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
richiamato in collegamento con il divieto di espulsione e con l'art. 8 CEDU.
art. 8 CEDU
invocato dal ricorrente a tutela della vita familiare e privata rispetto al provvedimento espulsivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione o impugnazione di un provvedimento espulsivo, il giudice deve esaminare in modo effettivo e puntuale tutte le specifiche censure svolte dalla parte, specie quando attengano alla situazione familiare, lavorativa e personale e ai limiti legali all'espulsione.
- La motivazione è solo apparente quando si risolve in un'affermazione meramente assertiva dell'esistenza dei requisiti di legge, senza consentire il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione apparente non soddisfa il 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. e determina cassazione del provvedimento impugnato.
- Nel giudizio di cassazione, la costituzione dell'intimato non può essere validamente effettuata con un semplice atto di presenza privo dei requisiti del controricorso, in mancanza dell'esposizione dei motivi di diritto prescritta dall'art. 366 c.p.c.
- L'omessa pronuncia sui motivi di opposizione integra un vizio denunciabile in cassazione quando il giudice non si confronti con le questioni devolute alla sua decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05796/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →