Sentenza n. 5743/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 13 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 13 ottobre 2025, chiedendo il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha domandato l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; l’intervenuta attivazione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda originaria.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quali ulteriori presupposti per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e all’attivazione del procedimento amministrativo può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando l’istanza giudiziale riguardi anche tale adempimento.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa fatta valere, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento finale richiesto.
- In un giudizio contro il silenzio, la regolazione delle spese può tenere conto dell’intervallo temporale tra la presentazione dell’istanza e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione e delle difficoltà organizzative derivanti dall’elevato numero di istanze analoghe.
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