Sentenza del 29/01/2016 n. 1700 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1999: IVA e IRAP dovute dalla società e IRPEF dovuta dai soci, a seguito della contestazione di ricavi non dichiarati e della conseguente rettifica del reddito sociale e dei redditi di partecipazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto provata la cessazione dell'attività della società alla fine del 1998, anche sulla base di una scrittura privata di cessione d'azienda e del registro dei corrispettivi. L'Agenzia delle Entrate aveva denunciato, tra l'altro, la genericità dell'appello, l'ultrapetizione della CTR, la tardiva produzione documentale e l'insufficiente o contraddittoria motivazione sulla cessazione dell'attività. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio un vizio preliminare: l'appello era stato proposto soltanto dalla società, senza la partecipazione dei soci, benché la rettifica del reddito di una società di persone e quella dei redditi dei soci costituiscano un accertamento unitario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo l'appello della società sufficientemente specifico e quindi non inammissibile per genericità. Ha però dichiarato nullo l'intero giudizio d'appello per violazione del litisconsorzio necessario, poiché i soci B.S. e B.D., già parti del giudizio di primo grado, non avevano partecipato al giudizio d'appello. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per un nuovo esame a contraddittorio integro. Le spese del giudizio d'appello e di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)
I redditi delle società di persone sono imputati automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
La rettifica del reddito di una società di persone incide necessariamente sui redditi dei soci per trasparenza fiscale; per questo la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni esclusivamente personali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
L'atto di appello deve contenere motivi specifici. Nel caso concreto, il richiamo alla contestata cessazione dell'attività e alla documentazione prodotta è stato ritenuto sufficiente a escludere la genericità dell'impugnazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, artt. 58, 61 e 32
Le disposizioni disciplinano la produzione di documenti e il relativo termine nel giudizio tributario d'appello. La Corte non ha deciso nel merito questa censura, avendo definito il giudizio per la nullità derivante dal difetto di contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande delle parti. La relativa censura dell'Agenzia non è stata esaminata nel merito, poiché la nullità del giudizio d'appello imponeva il rinvio.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi del ricorso per cassazione, tra cui violazioni di legge, vizi processuali e vizi della motivazione. Nel caso concreto, la Corte ha accolto una ragione processuale rilevata d'ufficio, diversa dai motivi esaminati nel merito.
Cass. Sezioni Unite n. 14815/2008
Ha affermato il litisconsorzio necessario originario tra società di persone e tutti i soci nei giudizi aventi a oggetto l'accertamento unitario del reddito sociale e dei redditi imputati per trasparenza.
Cass. Sezioni Unite n. 10145/2012
Ha esteso il principio del litisconsorzio necessario anche al giudizio relativo all'IRAP dovuta dalla società di persone, in ragione dell'imputazione per trasparenza ai soci.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e si riflette automaticamente sui redditi dei soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari in ogni grado di giudizio.
- Se uno dei soggetti necessari non partecipa al giudizio d'appello, il procedimento è nullo e la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche se il vizio non è stato tempestivamente eccepito, perché è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La riunione dei ricorsi in primo grado non consente automaticamente a una sola parte di proporre appello per tutti: occorre verificare che l'impugnazione provenga anche dagli altri litisconsorti necessari o che questi siano regolarmente coinvolti nel giudizio.
- Un appello non è generico se individua chiaramente la decisione contestata, la ragione della censura e la richiesta di riforma, anche mediante richiamo a documenti e argomentazioni già dedotti in primo grado.
- Quando il giudizio viene annullato per un vizio processuale preliminare, la Corte può non esaminare le questioni di merito, come la validità della produzione documentale tardiva o la prova della cessazione dell'attività.
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