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Ordinanza

Ordinanza n. 3795/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202606491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione del minore alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2026/2027, unitamente al silenzio dell’istituto sulla richiesta di iscrizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di iscrizione del minore, adottato con riferimento alla normativa sulla disabilità, chiedendone la sospensione cautelare e domandando altresì l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’istituto scolastico sulla richiesta di iscrizione. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l’insufficienza delle motivazioni poste a fondamento del diniego: nel plesso richiesto erano state formate classi con più di venti studenti, la ritenuta tardività relativa della domanda non risultava decisiva poiché non era stato dimostrato che tutti gli studenti ammessi avessero presentato tempestivamente la domanda o appartenessero alle categorie individuate successivamente dall’istituto, e il minore avrebbe apparentemente posseduto i requisiti per ottenere un punteggio utile in una graduatoria, che tuttavia non era stata formata. È stata inoltre dedotta la particolare situazione di salute del minore ai fini del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Ha ritenuto non rituali le eccezioni processuali contenute nella relazione dell’amministrazione, perché non provenienti dalla difesa erariale, e comunque infondate allo stato degli atti. Quanto al fumus boni iuris, ha giudicato non del tutto esaurienti le motivazioni dell’istituto: la formazione di classi oltre venti studenti nel plesso richiesto, l’assenza di prova sulla tempestività di tutte le domande degli studenti ammessi e sulla loro appartenenza alle categorie individuate ex post, nonché la mancata formazione di una graduatoria non consentivano di considerare dirimente la tardività relativa della domanda e facevano apparire sussistenti i presupposti per l’inserimento del minore in posizione utile. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato la documentata grave patologia del minore e ha disposto il suo inserimento come soprannumerario nell’ambito del plesso richiesto, salva la possibilità di interlocuzioni della dirigente scolastica per una diversa distribuzione consensuale degli alunni. L’udienza pubblica è stata fissata al 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della tardività relativa della domanda e della difficoltà oggettiva dell’istituto nel conciliare le richieste dei genitori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nella domanda cautelare urgente proposta dal ricorrente per l’eventuale adozione di una misura monocratica inaudita altera parte; la decisione è stata poi assunta in sede collegiale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

  • L. 104/1992

    Richiamata nel provvedimento di diniego di iscrizione relativo al minore; il testo non specifica ulteriormente la disposizione applicata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione del diniego di iscrizione scolastica non è adeguata quando l’amministrazione non chiarisce perché la domanda debba essere esclusa, non dimostra che il criterio della tardività sia stato applicato uniformemente agli altri studenti e omette di formare o esplicitare la graduatoria necessaria per verificare la posizione dell’interessato.
  • La formazione nel plesso richiesto di classi con un numero di studenti superiore a quello utilizzato dall’amministrazione per giustificare il diniego può rendere non dirimente la motivazione fondata sulla capienza o sull’organizzazione scolastica, imponendo una verifica coerente e trasparente dei criteri applicati.
  • Quando dagli atti emergono prima facie i presupposti per l’attribuzione di un punteggio utile e l’amministrazione non ha formato la graduatoria, sussiste un profilo cautelare di illegittimità poiché la posizione dell’interessato non è stata comparata secondo criteri verificabili.
  • La grave patologia documentata di uno studente può integrare il periculum in mora necessario per disporne cautelarmente l’iscrizione, anche in soprannumero, ferma la possibilità di soluzioni organizzative alternative concordate con l’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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