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Circolare

Circolare n. 17 del 23/07/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sulla cessione del credito relativa alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per interventi antisismici ex artt. 14 e 16 del DL n. 63/2013. Estende ai crediti sismabonus i principi già affermati per l’ecobonus, confermando il limite di una sola cessione successiva, il collegamento del cessionario con il rapporto che ha generato la detrazione e il divieto di cessione a banche e intermediari finanziari, salvo quanto previsto per i cd. no tax area nel solo art. 14. Vengono inoltre precisati i soggetti cedibili nei casi di consorzi, reti di imprese, subappalto e contratti con più soggetti, chiarendo che il collegamento va verificato sia per la cessione originaria sia per quella successiva.

Cessione del credito per detrazioni ecobonus e sismabonus: ulteriori chiarimenti

Cessione del credito per ecobonus e sismabonus: ulteriori chiarimenti

La circolare interviene sulle modalità di applicazione della cessione del credito corrispondente alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per interventi antisismici previste dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo della cessione, i limiti alle cessioni successive e le regole applicabili in specifiche ipotesi operative, anche alla luce dei vincoli di finanza pubblica richiamati dall’Amministrazione finanziaria.

Inquadramento normativo e raccordo con i precedenti chiarimenti

La circolare richiama innanzitutto la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, con la quale erano stati già forniti chiarimenti sulla cessione del credito per gli interventi di efficienza energetica. In tale sede era stato precisato che:

  • la cessione del credito prevista dall’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
  • per "altri soggetti privati" devono intendersi soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La medesima circolare aveva già ammesso, a titolo esemplificativo, la cedibilità in favore di altri soggetti titolari di detrazioni per interventi condominiali oppure, in contesti societari, in favore di altre società del gruppo, con esclusione per i soggetti diversi dai cd. no tax area degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Applicazione ai crediti per interventi antisismici

Il primo quesito riguarda l’estensibilità di tali principi alle cessioni del credito previste dall’art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge n. 63/2013. La circolare conferma che i chiarimenti resi per l’ecobonus valgono anche per il sismabonus, sia per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sia per quelli effettuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici nei comuni ricadenti in zone a rischio sismico 1.

La motivazione risiede nella sostanziale identità della formulazione normativa con riferimento ai soggetti cessionari e nella necessità di mantenere coerenti gli effetti finanziari della disciplina. Viene così ribadito che il credito può essere ceduto ai soggetti che hanno effettuato gli interventi, cioè fornitori e imprese costruttrici, ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione.

Limiti soggettivi e divieto di cessione a banche e intermediari finanziari

Per tutti i beneficiari della detrazione in esame permane il divieto di cedere il credito agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. La circolare evidenzia che nell’art. 16 non è stata introdotta alcuna disposizione analoga a quella prevista dall’art. 14 per i soggetti cd. no tax area; pertanto tale eccezione non opera per il sismabonus.

Ne deriva che, anche per le ipotesi disciplinate dall’art. 16, il perimetro dei cessionari resta circoscritto ai soggetti privati collegati al rapporto che ha originato la detrazione, con esclusione del sistema bancario e finanziario.

Consorzi e reti di imprese

Con riferimento ai lavori effettuati da imprese appartenenti a un Consorzio o a una Rete di imprese, la circolare precisa che il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto:

  • agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito materialmente i lavori;
  • direttamente al Consorzio o alla Rete.

Restano comunque escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, nonché delle società finanziarie eventualmente facenti parte del Consorzio o della Rete. L’interpretazione viene espressamente indicata come coerente con i chiarimenti già resi per le cessioni a soggetti societari appartenenti a un gruppo.

Subappalto, forniture e lavori funzionalmente collegati

La circolare affronta poi l’ipotesi in cui il fornitore del servizio si avvalga di un subappaltatore per l’esecuzione dell’opera. In tal caso, la cessione del credito può essere effettuata anche in favore del subappaltatore o del soggetto che ha fornito i materiali necessari per l’opera, in quanto soggetti considerati collegati all’intervento e quindi al rapporto che ha generato la detrazione.

Lo stesso principio vale quando vi sia un unico contratto di appalto con più soggetti. Anche i soggetti che eseguono lavori funzionalmente collegati all’intervento complessivo, e che considerati singolarmente non avrebbero diritto a detrazioni cedibili, possono ricevere il credito, purché tali attività rientrino nel medesimo contratto da cui derivano le detrazioni.

Verifica del collegamento e limiti alla cedibilità successiva

La circolare chiarisce infine che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere verificato non solo al momento della cessione originaria, ma anche in occasione di quella successiva. La precisazione risponde all’esigenza di evitare una cedibilità illimitata dei crediti d’imposta, che potrebbe produrre effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Richiami conclusivi

Il documento segnala che la documentazione di prassi economica e finanziaria citata è consultabile nelle banche dati istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Viene inoltre disposto che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Estensione dei chiarimenti anche al sismabonus

I chiarimenti già forniti con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 per la cessione del credito ecobonus si applicano anche alle cessioni previste dall’art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del DL n. 63/2013. La motivazione è la sostanziale identità della formulazione normativa e l’esigenza di tenere conto degli impatti sui saldi di finanza pubblica.

Limiti soggettivi alla cessione

Resta fermo il divieto di cedere il credito agli istituti di credito e agli intermediari finanziari per i beneficiari delle detrazioni di cui all’art. 16, poiché in tale articolo non è prevista una deroga analoga a quella introdotta per i soggetti cd. no tax area nell’art. 14. La cessione ai "soggetti privati" continua a riferirsi a soggetti diversi dai fornitori ma collegati al rapporto che ha generato la detrazione.

Consorzi e reti di imprese

Se i lavori sono eseguiti da un’impresa appartenente a un Consorzio o a una Rete di imprese, il credito può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, pur se non abbiano eseguito i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano comunque escluse le cessioni a banche, intermediari finanziari e società finanziarie eventualmente presenti nel Consorzio o nella Rete.

Subappalto, forniture e contratti con più soggetti

Quando il fornitore si avvale di un subappaltatore, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore del subappaltatore o del soggetto che ha fornito i materiali necessari, in quanto soggetti collegati all’intervento. La stessa logica vale per i contratti di appalto unitari con più soggetti: il credito può essere ceduto anche a chi ha eseguito lavori funzionalmente collegati, pur se tali lavori, isolatamente considerati, non darebbero diritto a detrazioni cedibili, purché rientrino nello stesso contratto da cui originano le detrazioni.

Verifica del collegamento e successiva cessione

Il collegamento tra cessionario e rapporto originario non va valutato solo al momento della cessione iniziale, ma anche in occasione dell’eventuale successiva cessione. La verifica è quindi richiesta in entrambe le fasi, per evitare una cedibilità illimitata del credito.

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