Circolare n. 13 del 2/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla fatturazione elettronica introdotta dalla legge di bilancio 2018, anche alla luce del rinvio al 1° gennaio 2019 per i carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali. Vengono chiariti l’ambito oggettivo e soggettivo dell’obbligo, i casi relativi ai carburanti, ai soggetti identificati in Italia, alle fatture differite e agli appalti pubblici. La circolare disciplina inoltre i criteri di registrazione, conservazione e uso del servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate, nonché le modalità di gestione delle fatture scartate dal Sistema di Interscambio.
Ulteriori chiarimenti sulla fatturazione elettronica (carburanti, appalti, registrazione e conservazione)
Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017
La circolare interviene per chiarire diversi profili applicativi della fatturazione elettronica introdotta dalla legge di bilancio 2018, con particolare attenzione ai carburanti, agli appalti pubblici e ai profili di registrazione e conservazione. Tiene conto anche del decreto-legge n. 79 del 2018, che ha inciso sul calendario di applicazione dell’obbligo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
Premessa normativa e rinvio per i carburanti
Il documento ricorda che il decreto-legge n. 79 del 2018, pubblicato in G.U. il 28 giugno 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha modificato la disciplina originaria della legge n. 205 del 2017. In particolare:
- ha rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione;
- fino al 31 dicembre 2018 ha mantenuto per tali cessioni le modalità documentali previgenti previste dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, dall’art. 12 del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457 e dal relativo decreto di attuazione.
La circolare fornisce quindi risposte ai quesiti più ricorrenti giunti da associazioni di categoria e contribuenti.
Fatturazione elettronica e carburanti
Ambito oggettivo: quali carburanti sono interessati
Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio effettuate tra soggetti passivi d’imposta, con le esclusioni espressamente previste dalla legge per i soggetti in regime di vantaggio e forfettario e, sino al 31 dicembre 2018, per le vendite presso gli impianti stradali di distribuzione.
L’obbligo riguarda i carburanti destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. La circolare sottolinea che contano sia la tipologia del carburante sia il suo utilizzo concreto. Ne restano quindi fuori le cessioni di benzina e gasolio destinati ad usi diversi dall’autotrazione, cioè da veicoli che circolano normalmente su strada. A titolo esemplificativo, sono esclusi i rifornimenti di carburante per aeromobili e imbarcazioni.
Per identificare correttamente i prodotti energetici da indicare in fattura, vengono richiamati i codici della tabella TA13:
- "27101245" per la vendita di benzina senza piombo ottani >= 95 e < 98;
- "27101249" per la vendita di benzina senza piombo ottani >= 98;
- "27101943" per la vendita di oli da gas con tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,001%;
- "27102011" per la vendita di olio da gas denaturato con tenore in peso di zolfo <= 0,001%.
Se al momento della cessione non vi è certezza sull’impiego del carburante astrattamente idoneo a usi differenti, la fattura deve essere elettronica per esigenze di presidio contro evasione e frodi IVA.
Carburanti per trattori agricoli e forestali
Con riferimento ai trattori agricoli e forestali, la circolare precisa che benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia, inclusi i trattori e le macchine di cui all’art. 57 del Codice della strada, sono esclusi dalla nuova disciplina sulla fatturazione elettronica.
Resta invece fermo, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
Termine di trasmissione e fatture immediate
La circolare chiarisce che la fatturazione elettronica non altera i termini di emissione dettati dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. In linea generale, la fattura immediata deve essere emessa contestualmente alla cessione, cioè entro le ore 24 del medesimo giorno.
Tuttavia, in considerazione del processo tecnico di formazione e trasmissione al SdI, la data di emissione della fattura elettronica è quella indicata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file. Se il file viene inviato tempestivamente e non è scartato, i tempi di elaborazione del SdI sono considerati marginali ai fini dell’emissione.
Per la fase di prima applicazione, un invio del file predisposto correttamente ma con un minimo ritardo, purché non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Fatture scartate dal SdI
Se il Sistema di Interscambio scarta il file, la fattura si considera non emessa. In tal caso il documento deve essere riemesso correttamente, e la circolare indica come soluzione preferibile il nuovo invio entro cinque giorni dalla notifica di scarto con la stessa data e lo stesso numero del documento originario.
Se ciò non è possibile, è ammessa anche l’emissione di una nuova fattura con numero e data successivi, coerenti con la progressione temporale, purché:
- vi sia un collegamento alla fattura scartata;
- la precedente sia stata stornata con variazione contabile interna, se necessario;
- sia mantenuta evidente la tempestività rispetto all’operazione documentata.
La circolare richiama anche la possibilità di usare numerazioni differenziate, come "1/R" o "1/S", tramite registri sezionali, per evidenziare che si tratta di un documento rettificativo del precedente scartato.
Fatturazione elettronica e appalti pubblici
Rapporti soggetti all’obbligo
L’obbligo di fatturazione elettronica nel settore degli appalti riguarda le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di un contratto con la pubblica amministrazione, ma solo quando l’appaltatore abbia effettuato le comunicazioni prescritte dall’art. 105, comma 2, del Codice appalti. La norma si applica quindi ai soggetti effettivamente inseriti nella filiera rilevante.
Restano fuori i meri fornitori dell’appaltatore che non siano direttamente coinvolti nell’appalto pubblico né destinatari delle comunicazioni verso la stazione appaltante. Rimane comunque fermo, ove previsto, l’obbligo di indicare in fattura il CIG e il CUP per la tracciabilità dei flussi finanziari.
Committente controllato da una PA
La circolare esclude che l’obbligo si estenda ai rapporti in cui il committente a monte della filiera non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto da essa controllato o partecipato. L’obbligo vale soltanto per contratti stipulati con una vera amministrazione pubblica.
Per l’individuazione delle amministrazioni pubbliche destinatarie di fatture elettroniche ai sensi della normativa previgente si rinvia ai chiarimenti della circolare n. 1/DF del 2015.
Consorzi
Per i consorzi, la circolare precisa che l’obbligo di fattura elettronica nei rapporti con la PA non si estende automaticamente ai rapporti interni tra consorzio e consorziati. Anche quando il consorzio sia il diretto referente della PA e quindi tenuto alla fatturazione elettronica nei confronti di quest’ultima, ciò non comporta l’obbligo nei rapporti interni.
È inoltre escluso che l’obbligo sorga nei rapporti interni quando il consorzio non sia il diretto referente della PA ma si inserisca nella filiera dei subappalti. La circolare ribadisce che la novella legislativa si applica ai soli rapporti diretti con la PA e con i soggetti di cui il contraente si avvale, non ai successivi passaggi interni tra consorzio e singoli consorziati.
Soggetti identificati in Italia
La circolare chiarisce l’impatto della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. L’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali che consentono la fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata per i soggetti stabiliti sul territorio italiano, diversi dai soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese.
La normativa nazionale va interpretata in modo conforme alla deroga europea e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Ne consegue che:
- l’obbligo di emettere fattura elettronica riguarda i soggetti stabiliti;
- i soggetti non residenti meramente identificati in Italia non sono, di per sé, soggetti stabiliti;
- la mera titolarità di una partita IVA o di un numero di identificazione non basta a provare una stabile organizzazione.
La decisione di deroga non impone invece che il destinatario della fattura sia stabilito in Italia. È quindi possibile trasmettere una fattura elettronica a un soggetto non residente identificato in Italia, purché gli sia garantita, se richiesta, la possibilità di ottenere copia cartacea.
Le operazioni tra soggetti diversi, ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari, non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica ma, se del caso, nell’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture.
Registrazione delle fatture elettroniche
La disciplina della fatturazione elettronica non modifica gli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute previsti dagli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. Restano quindi ferme le regole ordinarie e i relativi chiarimenti di prassi.
Poiché il documento elettronico transitato tramite SdI non è modificabile né integrabile, l’eventuale integrazione ai fini della registrazione, compresi i casi di reverse charge, può essere effettuata con le modalità già ritenute idonee in precedenza. A titolo esemplificativo, può essere predisposto un documento separato da allegare al file della fattura, contenente i dati necessari all’integrazione e gli estremi del documento.
Conservazione delle fatture elettroniche
La circolare chiarisce che le fatture transitate tramite SdI possono essere conservate anche in copie informatiche in formati diversi dall’XML, purché tali copie siano prodotte conformemente alle regole tecniche vigenti e siano idonee ai fini della conservazione. Sono richiamati, in particolare, formati come PDF, JPG o TXT, se conformi al d.P.C.M. 3 dicembre 2013.
Si ricorda inoltre che chi emette o riceve fatture elettroniche può conservarle sia in Italia sia all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
Servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate
Il servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, attivabile mediante apposito accordo di servizio online, riguarda tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute tramite SdI e conservate a norma del D.M. 17 giugno 2014.
La circolare precisa che il servizio non è limitato alle operazioni B2B o B2C, ma si estende anche alle fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione, sempre nei limiti previsti dall’accordo di servizio e dalle regole tecniche applicabili.
Conclusione operativa
Nel complesso, la circolare mira a delimitare con precisione l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica, a chiarire il trattamento di casi particolari come carburanti e appalti, e a fornire indicazioni pratiche su emissione, scarto, registrazione e conservazione. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza delle istruzioni fornite.
Punti principali
Rinvio dell’obbligo per i carburanti per autotrazione
Il decreto-legge n. 79 del 2018 ha rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione. Fino al 31 dicembre 2018 restano applicabili le modalità documentali previgenti previste dal d.P.R. n. 444 del 1997 e dall’art. 12 del d.l. n. 457 del 1997.
Carburanti soggetti o esclusi dall’e-fattura
Sono soggette a fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere usati come carburanti per motori ad uso autotrazione, comprese le cessioni intermedie. Restano escluse le cessioni di carburanti destinati ad usi diversi dall’autotrazione, come aeromobili e imbarcazioni. Se al momento della cessione non è certo l’impiego del carburante potenzialmente idoneo a usi diversi, la fattura deve essere elettronica.
Soggetti identificati in Italia e operazioni transfrontaliere
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, ma, in base alla decisione UE 2018/593 e ai principi IVA, l’obbligo di emettere e-fattura vale solo per i soggetti stabiliti. I soggetti non residenti meramente identificati non sono equiparabili agli stabiliti, salvo esistenza di stabile organizzazione. Le operazioni con soggetti comunitari ed extracomunitari, inclusi i residenti in Livigno e Campione d’Italia, non rientrano nell’obbligo di e-fattura ma nell’obbligo di trasmissione telematica dei dati fattura.
Fatture differite e momento di emissione
Per le cessioni di carburante e per le prestazioni in appalto rileva il momento di emissione della fattura: tutte le fatture emesse dal 1° luglio 2018 devono essere elettroniche, anche se riferite a operazioni effettuate prima di tale data. Le fatture differite emesse ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, se emesse dopo il 1° luglio 2018, devono transitare via SdI.
Carburanti per trattori agricoli e forestali e pagamenti tracciabili
I carburanti destinati a veicoli agricoli, inclusi trattori agricoli e forestali e macchine di cui all’art. 57 del Codice della strada, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA restano fermi gli obblighi di pagamento con strumenti tracciabili individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
Termini di trasmissione e fattura immediata
L’obbligo di e-fattura non modifica i termini di emissione previsti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972: la fattura immediata va emessa contestualmente all’operazione, cioè entro le ore 24 del giorno della cessione. In prima applicazione, un invio del file fattura con lieve ritardo, purché non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Gestione delle fatture scartate dal SdI
Se il SdI scarta la fattura, il documento si considera non emesso. In via preferenziale la fattura va rinviata entro cinque giorni con la stessa data e lo stesso numero del documento originario. Se ciò non è possibile, è ammessa l’emissione di una nuova fattura con numero e data coerenti con la progressione, purché vi sia collegamento alla precedente e, se necessario, variazione contabile interna.
Appalti pubblici: ambito soggettivo dell’obbligo
Nell’ambito degli appalti, l’obbligo di fattura elettronica riguarda i rapporti diretti con la pubblica amministrazione e quelli di subappalto/subcontratto che siano stati comunicati alla stazione appaltante secondo il Codice appalti. Sono esclusi i meri fornitori dell’appaltatore non coinvolti direttamente nella filiera rilevante e non soggetti a comunicazione con CIG/CUP.
Committente controllato dalla PA e consorzi
L’obbligo non si estende ai casi in cui a monte della filiera vi sia un soggetto controllato o partecipato dalla PA ma non qualificabile come amministrazione pubblica. Nei consorzi, l’obbligo di e-fattura nei rapporti con la PA non si estende automaticamente ai rapporti interni tra consorzio e consorziati, né ai rapporti interni quando il consorzio non sia il diretto referente della PA.
Registrazione delle fatture elettroniche
La disciplina sulla fatturazione elettronica non modifica gli obblighi di registrazione di cui agli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. Per la registrazione delle fatture elettroniche restano valide le regole ordinarie, e le integrazioni necessarie, ad esempio in caso di reverse charge, possono essere effettuate con documenti separati allegati al file della fattura.
Conservazione e servizio dell’Agenzia delle entrate
Le fatture transitate via SdI possono essere conservate anche in copie informatiche in formati diversi dall’XML, purché conformi alle regole tecniche applicabili e idonei alla conservazione. Il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate, attivabile tramite accordo online, vale per tutte le fatture elettroniche transitate tramite SdI, incluse quelle nei confronti della PA.
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